Lo ha affermato la Corte d’Appello di Torino nella sentenza n. 86/2017 a seguito di un ricorso promosso da una giornalista straniera lungosoggiornante(oggi cittadina italiana) .
La causa, proposta anche da ASGI e ANSI (Associazione Nazionale Stampa Interculturale), oltre che dal direttore della testata, è sorta dopo il rifiuto del Presidente del Tribunale di Torino, in funzione di responsabile dell’iscrizione dei giornali e dei periodici, di effettuare l’iscrizione della rivista “ProspettiveAltre” al registro, in applicazione dell’art. 3 L. n.47/48 che richiede il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria.
La Corte d’Appello di Torino ha affermato che non è possibile ipotizzare un’abrogazione della norma, ma ha riconosciuto che la ratio della stessa non è inficiata dalla mancanza della cittadinanza italiana del direttore responsabile, poiché il cittadino lungosoggiornante, stante i requisiti richiesti per il rilascio del relativo permesso, “risiede in modo continuativo nel territorio dello stato”.
Afferma, infatti, la Corte nella sentenza: “Appare perciò evidente che la finalità del disposto normativo in esame non è tanto garantita dalla nazionalità del direttore responsabile quanto dal suo rapporto continuativo, destinato a perdurare nel tempo, con lo Stato nel cui ambito territoriale il soggetto opera e risiede, dalla specifica possibilità della sua identificazione… nonché dalla sua affidabilità nel rispetto dei diritti civili fondanti la convivenza sociale .…” .
Il collegio ha pertanto concluso che non solo è possibile, ma è addirittura doverosa un’interpretazione costituzionalmente orientata del citato art.3, che assimili alla cittadinanza italiana e a quella comunitaria il possesso del permesso di soggiorno di lunga durata in capo al cittadino extra UE.