Il Consiglio dei ministri riunito il 28 marzo ha adottato uno schema di decreto legge che stravolge il contenuto della legge 21 febbraio 2024, n. 14, di attuazione del Protocollo Italia-Albania e prevede la possibilità di trasferire presso la struttura per il rimpatrio ubicata nella località di Gjadër, anche gli stranieri destinatari di provvedimenti di trattenimento convalidati o prorogati in quanto già destinatari di una decisione di rimpatrio. Il centro per i rimpatri (CPR) di Gjader era invece destinato in origine ai richiedenti asilo, provenienti da paesi di origine sicuri, soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, non vulnerabili (ad esempio per ragioni di salute), denegati con un provvedimento non impugnabile, o comunque non sospeso, e dunque in attesa di rimpatrio. Si dovrà vedere adesso la reazione del governo albanese, che si avvia ad una scadenza elettorale che potrebbe bocciare l’intera politica di collaborazione con l’Italia sul fronte della detenzione amministrativa di richiedenti asilo, prima, e di immigrati già destinatari di un provvedimento di espulsione, adesso. Non si vede come Edi Rama possa giustificare davanti all’elettorato una modifica unilaterale del Protocollo Italia-Albania imposta dall’Italia con un decreto legge. La doppia giurisdizione italiana ed albanese prevista dal Protocollo si limitava al trattenimento amministrativo di richiedenti asilo per un periodo non superiore a 30 giorni, con una modesta operatività della sezione CPR del centro di Gjader, mentre le nuove disposizioni adottate dal governo Meloni potrebbero consentire il trattenimento amminiistrativo nel CPR di Gjader fino a 180 giorni, per centinaia di persone,con conseguenze imprevedibili sulla sicurezza all’interno, ma anche all’esterno della struttura, in territorio albanese. Sulle procedure di rimpatrio nei paesi di origine, direttamente dall’Albania, non c’erano disposizioni precise in passato, e non ne vengono introdotte neppure oggi con il nuovo decreto legge.
Il testo del decreto adottato dal governo sulla riconversione dei centri di detenzione in Albania, in realtà soltanto del CPR di Gjader, per 140 posti circa, meno di 50 da subito, secondo quanto si può ricavare dalle prime notizie diffuse in conferenza stampa, appare assai scarno, e lascia senza una espressa copertura di legge le fasi dei trasferimenti con accompagnamento forzato di polizia da un centro all’altro e poi soprattutto la fase finale del rimpatrio nel paese di origine, che rimane affidata alla mera discrezionalità dell’autorità di polizia italiana, in concorso con la polizia albanese, se i rimpatri dovessero effettuarsi da aeroporti albanesi, sui quali sarà ben difficile sostenere che ricadono sotto giurisdizione italiana. In ogni caso rimane fermo che i trasferimenti a terra, secondo quanto stabilito dall’accordo, sono gestiti dalle autorità albanesi, seppure coadiuvate dalla polizia italiana, mentre l’Italia è responsabile della gestione interna dei centri, all’interno dei quali può esercitare una limitata giurisdizione. Perchè in caso di bisogno, ad esempio se vi fossero episodi di protesta o tentativi di fuga, ad intervenire sarebbe la polizia albanese. Come si verificherebbe pure in caso di utilizzo delle aree aeroportuali albanesi.
Il Decreto legge approvato dal governo Meloni afferma che “Il trasferimento effettuato dalle strutture di cui all’articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 (quindi i CPR unicati in Italia) alla struttura di cui alla lettera B) dell’allegato 1 al Protocollo (il CPR di Gjader in Albania) non fa venire meno il titolo del trattenimento adottato ai sensi del medesimo articolo 14, né produce effetti sulla procedura amministrativa cui lo straniero è sottoposto.”. Ma a differenza di quando i trasferimenti avvengono in Italia da un CPR all’altro, magari da Trapani Milo a Gradisca d’Isonzo, o da Caltanissetta a Macomer in Sardegna, le persone sottoposte a procedure di rimpatrio, una volta trasferite in Albania sono in parte soggette anche alla giurisdizione albanese, e dunque sottratte alla giurisdizione italiana ed euro-unionale, tutte le volte che siano chiamate ad intervenire autorità albanesi, o che si tratti di “ripristinare” le misure detentive o di effettuare i rimpatri nel paese di origine con accompagnamento forzato da un aeroporto albanese. Sono queste peraltro le fasi nelle quali più spesso sono stati violati i diritti fondamentali delle persone sottoposte a trattenimento amministrativo pre-espulsivo.
Sembra dunque violata la riserva di legge in materia di libertà personale, come configurabile in base all’art. 13 della Costituzione ed all’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo perchè la legge n. 14/2024, attuativa del Protocollo Italia-Albania, ora integrata dal decreto legge presentato in Consiglio dei ministri, opera un richiamo estremamente vago alle procedure applicabili, comprese quelle in materia di detenzione, mentre nulla dispone in tema di trattenimento finalizzato al rimpatrio (salvo il generico richiamo all’applicabilità della normativa italiana). Si tratta di una materia sulla quale dovrebbe pronunciarsi a breve la Corte Costituzionale.
Secondo la Direttiva rimpatri (2008/115/CE) ancora vigente, che resterà in vigore fino all’approvazione definitiva nel 2017 del nuovo Regolamento sui rimpatri, i rimpatri possono avvenire soltanto dal territorio degli Stati membri, si prevede infatti inequivocabilmente come”“esecuzione dell’obbligo di rimpatrio”, ,,,, “il trasporto fisico fuori dallo Stato membro” (art 3 par. 5). Inoltre, “al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale con i paesi d’origine in tutte le fasi della procedura di rimpatrio è una condizione preliminare per un rimpatrio sostenibile” (Considerando 7). Il vero problema, che si cerca di nascondere dietro la proposta di espulsioni verso paesi terzi “hub di rimpatrio” come l’Albania, consiste nella mancanza di accordi di riammissione effettivamente operanti con i paesi di origine e nella conclamata incapacità dell’Unione europea di concludere accordi di riammissione di portata multilaterale,
Nessuna “assimilazione” è possibile tra i centri per i rimpatri ubicati in Italia e il CPR che si vorrebbe attivare in Albania, nel centro di Gjader, che già presentava aspetti critici sotto il profilo del successivo rimpatrio dei richiedenti asilo denegati nel paese di origine. Infatti mentre con i principali paesi di origine esistono accordi con l’Italia, questi stessi accordi non possono essere ritenuti sufficienti se il rimpatrio avviene da un centro “sotto giurisdizione italiana” ma ubicato in territorio albanese, dunque dall’Albania. Questi rimpatri non si potranno operare, in assenza di accordi di riammissione tra l’Albania ed i paesi di origine, e se si attueranno con la forza della propaganda necessaria al governo italiano potrebbero configurare, in assenza di convalida giurisdizionale da parte di un giudice italiano, una violazione eclatante delle garanzie della libertà personale previste anche in favore di immigrati sottoposti a procedure di espulsione o di respingimento dall’art.13 della Costituzione italiana e dagli articoli 5, 6 e 13 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo.
L’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea ha messo in chiaro che, se gli Stati dovessero utilizzare fondi europei per coprire i costi dei centri di detenzione ubicati all’esterno dell’Unionen europea, allora a tali fondi si applicherebbero le garanzie specifiche per i diritti fondamentali previste dall’Ue. E gli Stati membri “dovranno garantire un accordo giuridicamente vincolante con qualsiasi Paese non Ue che ospita un hub“, che rispetti i diritti sanciti dal diritto europeo e che chiarisca “le modalità di trasferimento verso l’hub e dall’hub al Paese d’origine”. Modalità di trasferimento che dovranno essere precisate da una fonte legislativa e non da accordi di polizia.
Il Consiglio dell’Unione europea del 20-21 marzo scorsi non ha “adottato” la “linea italia sui rimpatri”. Le determinazioni finali sulla nuova proposta di Regolamento sui rimpatri dovranno essere assunte con una complessa procedura di codecisione, oltre che dal Parlamento, da parte del Consiglio UE, a maggioranza qualificata, da almeno 15 dei 27 Stati membri, che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione dell’Ue, Un consenso molto ampio che non appare affatto scontato.
Come avvenuto con il Decreto Cutro (legge n.50/2023) e con il Decreto “paesi sicuri” (legge n.187/2024), si può ritenere che il governo adotti un testo tanto sintetico per ottenere la firma del provvedimento da parte del Presidente della Repubblica, per poi intervenire dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con emendamenti nella fase di conversione del decreto, anche in modo da sterilizzare eventuali pronunce sfavorevoli dei giudici chiamati a convalidare le musure di trattenimento amministrativo. Un metodo di legiferazione d’urgenza che elude l’equilibrio dei poteri segnato dalla nostra Costituzione, ma che ormai è diventato un sistema di governo sui dossier più delicati, o di maggiore impatto elettorale, come quelli che riguardano le materie dell’immigrazione e dell’asilo. Diranno i cittadini con quali benefici per la sicurezza e la difesa dei confini che il governo italiano usa come cortina fumogena per nascondere il fallimento del “modello Albania”, con un esperimento in materia di allontanamento forzato che si profila destinato ad un fallimento ancora più eclatante.
Appare sempre più probabile che, come si è verificato per i richiedenti asilo provenienti da paesi di origine sicuri e trasferiti lo scorso anno in Albania dopo essere stati soccorsi in acque internazionali da navi militari italiane, anche coloro che saranno deportati nel centro per i rimpatri di Gjader, dopo essere già stati detenuti in territorio italiano, possano essere protagomisti di viaggi di andata e ritorno, a riprova della portata propagandistica e fortemente discriminatoria delle politiche italiane di rimpatrio. Ed anche a conferma del fallimento definitivo del modello Albania, sia nella versione di centri hotspot per le procedure accelerate in frontiera, in una frontiera fittizia che si trova all’esterno dell’Unione europea, che nella versione “hub di rimpatrio”, un rimpatrio che nella maggior parte dei casi sarà impossibile, per la mancata collaborazione del paese di origine, con il conseguente ritrasferimento in territorio italiano della persona da espellere. Forse, prima di arrivare a tanto, sarebbe tempo che la Corte dei Conti, o qualche Procura della Repubblica, pongano fine a questo sfacciato spreco di danaro pubblico, se non interessa più la violazione della dignità umana e dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione.