COSA È SFUGGITO AL GOVERNO CHE SI OSTINA A GRIDARE ALL’USURPAZIONE DI POTERI?
Il comunicato dell’ASGI
Sin dalla ratifica dell’Accordo tra Italia e Albania abbiamo motivatamente criticato l’iniziativa del Governo italiano che, portando alle estreme conseguenze le politiche di esternalizzazione del diritto di asilo, rappresenta uno strumento di compressione delle libertà e dei diritti fondamentali di estrema gravità, nulla producendo in termini di lotta al “traffico di esseri umani”.
Riteniamo inaccettabile e strumentale la reazione del Governo ai provvedimenti con i quali cinque magistrati (non una/o sola/o) del Tribunale di Roma il 18 ottobre 2024 hanno annullato i dodici trattenimenti disposti a carico di richiedenti asilo provenienti da Egitto e Bangladesh, portati in Albania in esecuzione del Protocollo Italia-Albania e della sua legge di ratifica n. 14/2024.
Invocando la sottoposizione della magistratura al potere esecutivo e ritenendo “abnorme” il contenuto delle decisioni giudiziali, perché metterebbero a rischio i rapporti diplomatici con i Paesi ritenuti di origine sicura, il Governo non solo viola clamorosamente il diritto europeo, ma mina alle fondamenta i principi e la forma costituzionali dello Stato democratico, strumentalizzando e facendo convergere la questione “Albania” nel chiaro obiettivo di sovvertire l’equilibrio e le funzioni degli organi costituzionali.
Dunque, un attacco scomposto e gravissimo al potere giurisdizionale, che va al di là della questione specifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale di Roma, sui quali, tuttavia, il Governo finge di non sapere che:
a) Il trattenimento di persone straniere nei Centri per il rimpatrio (CPR) è una misura che limita la libertà personale (Corte cost. n. 105/2001) e, secondo l’art. 13 della Costituzione, può avvenire solo se previsto dalla legge, principalmente ad opera dell’autorità giudiziaria. Solo “in casi eccezionali e urgenti, indicati tassativamente dalla legge” l’autorità di pubblica sicurezza può adottare tale misura, con obbligo di trasmissione all’autorità giudiziaria entro 48 ore, la quale deve convalidare il trattenimento entro le successive 48 ore. In mancanza di convalida, il provvedimento perde efficacia e viene revocato.
b) La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con sentenza 4.10.2024 causa C-406/22 ha escluso che un Paese di origine dei richiedenti asilo possa essere ritenuto sicuro se parti del suo territorio o categorie di persone sono a rischio per vari motivi. Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea devono essere rispettate, a pena di infrazione, tanto dalla Pubblica amministrazione quanto dalla magistratura nazionale.
c) Il Protocollo Italia-Albania (e legge di ratifica n. 14/2024) consente di portare in Albania i richiedenti asilo provenienti da Paese di origine sicura e trattenerli nell’hotspot di Shengjin e nel CPR di Gjader al fine di esaminare la loro richiesta di protezione internazionale mediante una procedura accelerata e di frontiera, cioè procedimenti che di per sé comportano minori garanzie per gli interessati.
d) Il Decreto ministeriale 7.5.2024 elenca i Paesi ritenuti di origine sicura e cioè: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Camerun, Capo Verde, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Nigeria, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia. (rispetto al precedente D.M. 2023 sono stati aggiunti: Bangladesh, Camerun, Egitto, Perù e Sri Lanka).
Le Schede Paese allegate ai singoli Paesi indicano parti del territorio o categorie di persone per le quali non è garantita la sicurezza: Algeria, Bangladesh, Camerun, Colombia, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Marocco, Nigeria, Perù, Senegal, Sri Lanka. Tunisia.
Dunque, 15 su 22 Paesi definiti sicuri non lo sono interamente, secondo lo stesso Ministero.
Unendo tra loro i quattro punti, è incontrovertibile che il Tribunale di Roma dovesse non convalidare i trattenimenti dei dodici richiedenti asilo di cittadinanza egiziana e bangladese perché né Egitto né Bangladesh possono essere considerati Paesi di origine sicura, in applicazione – obbligatoria e non discrezionale – di quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Conseguentemente, per effetto della non convalida, il Tribunale di Roma era tenuto a liberare immediatamente dal trattenimento i dodici richiedenti asilo, in applicazione – obbligatoria e non discrezionale – dell’art. 13 della Costituzione.
Obblighi dei quali era ben consapevole anche il Governo, che ciò nonostante ha voluto impudentemente violare il diritto europeo, mandando scientemente 12 richiedenti asilo in Albania pur sapendo che la loro detenzione amministrativa sarebbe stata annullata, ma creando così una formidabile occasione per sferrare un gravissimo attacco alla magistratura e alla Costituzione italiana e a lanciare grida manzoniane contro coloro che difendono i diritti umani.
Un gioco pericolosissimo che va denunciato e fermato senza esitazioni.
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
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