Con provvedimento del 13 settembre 2024, il Tribunale di Catania, non ha convalidato il primo decreto di trattenimento adottato dal questore di Ragusa nei confronti di un richiedente asilo egiziano, rinchiuso nel centro hotspot di Pozzallo-Modica, appena riaperto dopo mesi di chiusura seguita alle decisioni dei giudici catanesi Apostolico e Cupri, che lo scorso anno non convalidavano analoghi provvedimenti di trattenimento disposti dallo stesso questore nei confronti di alcuni richiedenti asilo tunisini. Anche se le motivazioni sono parzialmente diverse da quelle adottate “caso per caso” dai giudici del Tribunale di Palermo, che hanno proceduto alla convalida di una piccola parte delle prime misure di trattenimento adottate dal questore di Agrigento nel nuovo centro di Porto Empedocle, negandola nella maggior parte dei casi finora noti, emergono ancora più forti le ragioni di illegittimità delle procedure accelerate in frontiera, con riferimento a richiedenti asilo provenienti da “paesi di origine sicuri”, con argomentazioni che si possono ricondurre ad un orientamento giurisprudenziale ormai omogeneo, fortemente critico nei confronti delle modalità di applicazione, se non dei contenuti, delle norme procedurali dettate dal Decreto Cutro (legge n.50/2023). Modalità di applicazione che sono state fin qui rimesse alla mera discrezionalità delle forze di polizia e degli organi periferici del ministero dell’interno, fino al punto di espellere nel paese di origine un richiedente asilo tunisino, particolarmente vulnerabile, che aveva ricevuto un diniego da parte della competente commissione territoriale, senza peraltro ottenere la sospensiva dal Tribunale di Palermo. e quindi veniva ricondotto a Tunisi prima dell’udienza nella quale si sarebbe dovuto decidere sul suo ricorso.

Va anche ricordato che negli ultimi giorni lo stesso Tribunale di Palermo ha negato la convalida del trattenimento di sei richiedenti asilo (cinque egiziani ed uno proveniente dal Bangladesh) disposto dal questore di Agrigento nel centro di Porto Empedocle. Ma sono decine le richieste di convalida del trattenimento che dalla questura d Agrigento. continuano a piovere sulla Sezione specializzata di questo tribunale. Occorre dimostrare a tutti i costi che la struttura di Porto Empedocle, magari con successivi trasferimenti nel CPR di Caltanissetta, può funzionare come centro per rimpatri veloci per richiedenti asilo denegati provenienti da paesi di origine individuati come sicuri.

Secondo questa ultima decisione del Tribunale di Catania, il provvedimento di trattenimento adottato dal questore di Ragusa l’11 settembre scorso non poteva essere convalidato per molteplici ragioni, che probabilmente, come in altri casi precedenti, avrebbero dovuto essere già considerate dal Presidente della competente commissione territoriale che lo stesso giorno autorizzava, con un provvedimento adottato a poche ore dall’ingresso della persona nel territorio dello Stato, avvenuto il 10 settembre, il ricorso alla cd. procedura accelerata in frontiera, come modificata dall’art. 6 e 7 del decreto Cutro (legge n.50/2023). Decisione alla quale seguiva, di fatto “in automatico”, il decreto di trattenimento del questore di Ragusa, e la detenzione del richiedente asilo, evidentemente impossibilitato a prestare alcuna garanzia finanziaria, nel centro di Pozzallo-Modica.

Per il Tribunale di Catania innanzitutto “occorre inquadrare normativamente a livello sovranazionale e nazionale il trattenimento in scrutinio”. A tale proposito si riprendono le considerazioni già svolte lo scorso anno dai giudici Apostolico e Cupri, e confermate dal Tribunale di Palermo, anche dopo la modifica dell’istituto della garanzia finanziaria, apportata con il Decreto 10 maggio 2024 del ministro dell’interno ,che ridefiniva ammontare e modalità di prestazione della garanzia, che si sarebbe così configurata come una misura alternativa al trattenimento amministrativo, come imposto dalla normativa euro-unionale. Si richiama quindi la direttiva 2013/33/UE (Accoglienza) che al considerando 15 prevede che: “Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità̀ al principio fondamentale per cui nessuno può̀ essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità̀ agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità̀ per quanto riguarda sia le modalità̀ che le finalità̀ di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinnanzi a un’autorità̀ giurisdizionale nazionale”. E aggiungiamo noi, questo diritto di ricorso dovrebbe essere effettivo, senza venire caducato nei fatti dalla esecuzione del provvedimento di espulsione prima di una decisione definitiva di un giudice sulla richiesta di protezione.

 

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