Lo scorso 18 luglio la Procura di Crotone ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative al tragico naufragio di un caicco proveniente dalla Turchia, davanti la spiaggia di Steccato di Cutro, il 26 febbraio del 2023.

Il natante era stato avvistato il giorno precedente da un assetto aereo dell’agenzia europea FRONTEX, che aveva tempestivamente trasmesso la posizione alle autorità italiane quando l’imbarcazione si trovava a circa 40 miglia dalle coste italiane, dunque in acque internazionali, ma nella zona di ricerca e salvataggio (SAR) riconosciuta all’Italia.

Le autorità italiane qualificavano la situazione come un caso di contrasto dell’immigrazione irregolare, “law enforcement”, dunque da seguire con una attività di sorveglianza (ombreggiamento) del “target”, ma senza intervenire immediatamente, come sarebbe stato obbligatorio, qualora si fosse accertato un caso SAR, da affrontare con la massima rapidità e con tutti i mezzi disponibili per il soccorso, per garantire il fine primario della salvaguardia della vita umana in mare.

Nell’avviso di conclusione delle indagini si citano le fonti normative utilizzate dalla Procura di Crotone per ricostruire le responsabilità del naufragio.

Si richiama dunque il Decreto del Presidente del Consiglio del 14 luglio 2003, al quale sono seguite le determinazioni dei diversi Tavoli tecnici tenuti presso il Ministero dell’interno, e in particolare l’accordo tecnico operativo del14 settembre 2005, “come interpretato all’esito del Tavolo tecnico del mese di giugno 2022”, ed il Regolamento Frontex n.656 del 2014.

Nel documento della stessa procura non vengono citate le Convenzioni internazionali di diritto del mare, e la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, ma queste Convenzioni sono espressamente richiamate dallo stesso Regolamento Frontex del 2014 che viene addotto come base normativa principale, in ogni caso prevalente sulla normativa interna, soprattutto se questa ha carattere amministrativo o assume la forma di decreto (inter)ministeriale. Come in diverse occasioni, con riferimento ai soccorsi in mare, è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione.

Dal comunicato della Procura si evince che le accuse contestate agli imputati, appartenenti alla Guardia costiera ed ai Reparti aeronavali (ROAN) della Guardia di finanza, accusati di naufragio colposo ed omicidio colposo plurimo, riguarderebbero “profili di negligenza nel dare attuazione alle regole che la normativa europea e nazionale impone in casi del genere”, mentre “è risultata non censurabile la scelta iniziale di qualificare l’evento come operazione di polizia (law enforcement) in luogo di soccorso in mare”.

Una scelta che non compete ad organi periferici, ma spetta alle autorità centrali di coordinamento.

Senza entrare nel merito delle responsabilità personali, diversamente modulate dalla Procura per ciascun imputato, che saranno oggetto di valutazione da parte del giudice dell’udienza preliminare (GUP), riteniamo necessario andare oltre i profili di colpa ipotizzati a carico dei membri della Guardia di finanza e della Guardia costiera, centrati soprattutto sull’omessa o ritardata comunicazione delle informazioni relative al caso, perchè lo stesso Regolamento Frontex n.656 del 2014, che pure la Procura di Crotone richiama a base delle sue determinazione, contiene criteri di valutazione degli eventi SAR che, se correttamente applicati dalle competenti autorità italiane, avrebbero imposto l’immediata qualificazione dell’evento, subito dopo l’avvistamento da parte dell’assetto aereo di Frontex, come un “evento di soccorso (SAR)” e non invece come un mero evento di immigrazione irregolare (law enforcement).

Si tratta allora di individuare quali sarebbero state le autorità italiane che avrebbero dovuto accertare la ricorrenza di un evento SAR, quali ordini avrebbero dovuto impartire alle autorità periferiche, e soprattutto quale sia il fondamento normativo della distinzione tra eventi di ricerca e salvataggio (SAR) ed eventi di immigrazione irregolare (law enforcement).

E su quali basi normative questa distinzione potrebbe ritenersi legittima, con la conseguenza di ritenere ammissibile in acque internazionali il monitoraggio (occulto) a distanza da parte della Guardia di finanza, chiamata invece ad intervenire direttamente soltanto al limite delle acque territoriali (12 miglia dalla costa).

Il provvedimento della Procura di Crotone dà atto delle condizioni del tempo riscontrabili nella notte del naufragio, mare 4 con vento di burrasca da sud forza sette, con previsioni in peggioramento, ma qualifica l’evento SAR come una mera situazione di “incertezza”, e si lascia sfuggire che il natante sarebbe stato “in condizioni di buona galleggiabilità”.

Non si afferma espressamente, invece, che ricorreva sì un caso SAR, ma di soccorso immediato (distress), come pure, secondo i criteri indicati nel Regolamento Frontex n.656 del 2014 si sarebbe dovuto accertare, facendo scattare i soccorsi subito dopo l’avvistamento del caicco da parte dell’assetto aereo di Frontex.

Perchè era ampiamente prevedibile che avvicinandosi alla costa l’imbarcazione avrebbe incontrato condizioni di mare proibitive, come poi era confermato dal rientro in porto di due motovedette della Guardia di finanza per le avverse condizioni meteo.

Soltanto nel caso di un imputato, appartenente ad una sezione locale della Guardia costiera, si adducono profili di responsabilità per omissione, nelle ultime ore che precedevano il naufragio del caicco sulla secca davanti la spiaggia di Steccato di Cutro, facendo riferimento ad un caso SAR ormai qualificato come distress conclamato (DESTREFA).

Ma non si può davvero escludere, come sembra ritenga anche la Procura di Crotone, che la situazione di distress fosse già in atto al momento del primo avvistamento aereo operato da Frontex il 25 il giorno precedente il naufragio.

L’articolo 9 del Regolamento Frontex 656/2014 che la Procura di Crotone richiama per concludere, pure all’interno di un evento qualificato come SAR, con il riscontro iniziale di una mera situazione di “incertezza”, e solo per un imputato chiamato a rispondere per le fasi finali della tragica traversata del caicco come situazione di distress, indica criteri precisi che nel caso del Summer Love 1 proveniente dalla Turchia avrebbero dovuto imporre alle autorità italiane, già in acque internazionali, la immediata dichiarazione di una situazione SAR di distress, tale da imporre un immediato intervento di soccorso.

Secondo questo Regolamento, infatti, gli Stati membri sono comunque tenuti a prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e durante un’operazione marittima assicurano che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova.

La qualificazione di un evento come evento di immigrazione irregolare (law enforcement) non esclude che dopo una iniziale qualificazione di questa portata debba essere immediatamente dichiarato un evento SAR, da definire come distress (pericolo grave ed urgente) e non come mera incertezza, quando lo richiedano le condizioni del mare e/o il sovraccarico dell’imbarcazione, peraltro priva in ogni caso di dotazioni di sicurezza.

Lo conferma il Piano SAR nazionale 2020 e il Protocollo addizionale contro il traffico di esseri umani, allegato alla Convenzione ONU di Palermo del 2000 contro la criminalità transnazionale. Secondo la “clausola di salvaguardia“, dettata dall’articolo 19 del Protocollo addizionale, “Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell’uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiati e il principio di non allontanamento”.

L’accertamento di una situazione (SAR) e quindi di incertezza, di allerta o di distress, non può essere in alcun modo ritardata dalle finalità di contrasto dell’immigrazione irregolare (law enforcement).

Continua qui la lettura:

Chi sono i veri responsabili del naufragio di Cutro ? – ADIF (a-dif.org)