Nell’ordinanza del 26 gennaio 2024, la Corte internazionale di giustizia, la più alta istituzione giudiziaria internazionale, ha confermato (paragrafo 54 dell’ordinanza) che “i fatti e le circostanze di cui sopra sono sufficienti per concludere che almeno alcuni dei diritti rivendicati dal Sudafrica e di cui chiede la tutela sono plausibili. Ciò vale per il diritto dei Palestinesi di Gaza di essere protetti contro gli atti di genocidio e gli atti proibiti correlati”.  In altre parole, la Corte ritiene che sia plausibile ritenere che le azioni militari e di altro tipo in corso da parte di Israele nella Striscia di Gaza (descritte in dettaglio nei paragrafi 46-53) soddisfino i criteri richiesti dalla Convenzione sul genocidio per qualificarsi come atti di genocidio.

 

Inoltre, poiché il potere della Corte di indicare misure provvisorie viene esercitato solo in caso di urgenza, cioè se esiste un rischio reale e imminente che venga arrecato un pregiudizio irreparabile ai diritti rivendicati prima che la Corte prenda la sua decisione definitiva (va ricordato, quindi, che l’ordinanza in questione non costituisce la decisione finale sulla questione), la Corte afferma (paragrafo 66) che “Alla luce dei valori fondamentali che la Convenzione sul genocidio cerca di proteggere, la Corte ritiene che i diritti plausibili in questione nel presente caso, vale a dire il diritto dei palestinesi della Striscia di Gaza di essere protetti contro gli atti di genocidio e gli atti proibiti correlati di cui all’articolo III della Convenzione sul genocidio e il diritto del Sudafrica di chiedere l’adempimento da parte di Israele dei suoi obblighi ai sensi di tale Convenzione, siano di natura tale che il danno che ne deriverebbe potrebbe essere irreparabile“. Secondo la Corte, la drammatica situazione della popolazione palestinese è tale che il rischio è reale e imminente.

Sulla base di queste due constatazioni e, in conclusione, la Corte ordina, al paragrafo 74, le seguenti misure provvisorie:

“1) Lo Stato di Israele deve…. prendere tutte le misure in suo potere per impedire la commissione, contro i palestinesi di Gaza, di qualsiasi atto che rientri nel campo di applicazione dell’articolo II della Convenzione, in particolare i seguenti atti:

 (c) infliggere intenzionalmente al gruppo condizioni di vita calcolate per portarlo alla distruzione fisica in tutto o in parte; e (d) misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo.

2) Lo Stato di Israele deve garantire, con effetto immediato, che il suo esercito non commetta nessuno degli atti di cui al punto 1.

3) Lo Stato di Israele deve adottare tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio contro i membri del gruppo di palestinesi nella Striscia di Gaza.

 4) Lo Stato di Israele deve adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e di assistenza umanitaria urgentemente necessari per alleviare le difficili condizioni di vita dei palestinesi nella Striscia di Gaza.

 (5) Lo Stato di Israele deve adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove relative alle accuse di atti che rientrano nel campo di applicazione degli articoli II e III della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio commessi contro i membri del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza.

 (6) Lo Stato di Israele presenterà alla Corte una relazione su tutte le misure adottate per dare esecuzione alla presente ordinanza entro un mese dalla data dell’ordinanza”.

Nella sua difesa, il giorno della presentazione da parte della Corte della richiesta di intervento del Sudafrica, il governo di Israele ha tentato di respingere la legittimità della presa in carico del caso da parte della Corte e, sostenendo che Israele era intervenuto solo per autodifesa, ha proposto di considerare la situazione come una questione puramente umanitaria.

Con le sue ordinanze, in particolare le prime tre, la Corte internazionale di giustizia non solo riafferma la piena legittimità della Corte a intervenire, ma stabilisce anche che la situazione si configura davvero come una serie di atti di genocidio e che lo Stato di Israele deve immediatamente prendere misure per fermare e prevenire la continuazione di questi atti da parte del suo esercito e delle altre istituzioni del Paese.  A tal fine, secondo l’ordinanza n. 6, lo Stato di Israele deve presentare alla Corte un rapporto su tutte le misure adottate per dare attuazione a questa ordinanza.

Questo intervento della Corte è di grande importanza perché, innanzitutto, “fa giustizia”, cioè riafferma il primato del diritto su qualsiasi altro “imperativo”, ragione o obiettivo. Pur affermando chiaramente la legittimità della sua giurisdizione, dei suoi obblighi e dei suoi poteri, la Corte ribadisce che i principi di giustizia devono essere rispettati senza eccezioni da qualsiasi Stato. Nessuno Stato, nemmeno il più potente (come nel caso degli Stati Uniti, ovviamente), può sottrarsi a tale obbligo, pena  l’autoesclusione dalla comunità internazionale. La Legge esiste, non è scomparsa”, ribadisce la massima autorità giudiziaria mondiale. Nessuno è al di sopra della legge.  Viviamo in un mondo in cui le potenze dominanti sono riuscite a far credere alla gente che possono fare quello che vogliono, ovunque vogliano. Che possono lanciare guerre, ignorare i trattati internazionali, continuare impunemente la predazione e la distruzione della vita sulla Terra, perché le uniche regole che contano sono quelle stabilite da loro. Agiscono come padroni assoluti della Terra, esclusivamente nel loro interesse e, soprattutto, per difendere la sicurezza del loro potere. In questo contesto, l’attuale sentenza non definitiva della Corte vale oro.

Alcuni diranno che la Corte non ha ordinato un cessate il fuoco immediato e incondizionato. Questo è corretto. Tuttavia, dimenticano che si tratta di un’ordinanza non definitiva, che giuridicamente riguarda solo le azioni dello Stato di Israele in Palestina e che l’indicazione di misure provvisorie che la Corte ordina il 26 gennaio non pregiudica in alcun modo la natura e il contenuto dell’ordinanza definitiva. Inoltre, basta leggere le prime tre ordinanze per capire che l’applicazione da parte di Israele delle misure ordinate dalla Corte comporterebbe la cessazione delle azioni militari in corso.

Non sono un avvocato, ma credo che la Corte abbia reso un enorme servizio al valore di quel grande bene pubblico globale che è la Giustizia con la G maiuscola. Ha ribadito l’importanza dello Stato di diritto nella comunità internazionale. Ha ribadito il ruolo fondamentale della Legge, delle regole, per il corretto funzionamento della società e della comunità di vita globale. Come sappiamo, gli Stati Uniti e gli altri potenti Stati del mondo, compreso Israele, hanno sistematicamente ignorato e disatteso le risoluzioni dell’ONU, i suoi numerosi trattati internazionali e gli articoli delle Dichiarazioni universali dei diritti umani e dei diritti dei popoli.

Con questa sentenza, la Corte ci ricorda che la vita, e quindi la Giustizia, è sacra. Un meraviglioso atto d’amore, soprattutto per le giovani generazioni.