La Corte Internazionale di Giustizia ha comunicato che la prossima settimana, nei giorni 11 e 12 gennaio, sarà discussa in udienze pubbliche la richiesta avanzata dal Sudafrica di misure provvisorie nei confronti di Israele, accusato di genocidio per i bombardamenti in atto a Gaza da ormai tre mesi.

Nella denuncia presentata il 29 dicembre, il Sudafrica accusa Israele, perché le operazioni militari a Gaza “hanno carattere genocida, poiché sono commesse con l’intento specifico richiesto … di eliminare i palestinesi presenti nella Striscia, con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”.

Il Sudafrica fa riferimento alla Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, di cui questi sono i primi due articoli: 

Articolo I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire e a punire.

Articolo II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

  1. a) uccisione di membri del gruppo;
    b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
    c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
    d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
    e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro”.