1.

Lo scorso mese di giugno il Tribunale amministrativo del Lazio ha deciso su due ricorsi proposti contro l’assegnazione di porti di sbarco “vessatori”, a notevole distanza dall’area nella quale venivano operati i soccorsi da parte di una organizzazione non governativa, legittimando le scelte del ministro dell’interno ed affastellando una serie di motivazioni che vanno oltre la portata del caso esaminato e gettano ombre inquietanti sul futuro dei soccorsi in mare nel Mediterraneo centrale. Il sottosegretario al ministero dell’interno Nicola Molteni ha subito parlato di una “sentenza storica”, dimenticando che la sentenza non è ancora definitiva e che fa riferimento a due casi specifici, ma non è automaticamente applicabile a tutti i soccorsi operati in acque internazionali dalle navi umanitarie delle ONG.

Rimane alto il rischio che il susseguirsi dei provvedimenti di fermo amministrativo possa portare ad un blocco definitivo delle navi del soccorso civile, di cui il governo italiano e le competenti autorità marittime (IMRCC di Roma) hanno dimostrato di non potere fare a meno quando arrivano chiamate di soccorso che segnalano imbarcazioni in difficoltà nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale e non ci sono altri mezzi che possono intervenire in tempo per salvare vite umane. In base al Decreto legge n.1 del 2023, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 15 (in G.U. 02/03/2023, n. 15).nei casi in cui è stato adottato il provvedimento di limite o divieto di ingresso in porto,“In caso di reiterazione della violazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l’organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare” (comma 2 quinquies aggiunto all’art. 1 del decreto-legge (Lamorgese) 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 17).

Quando il comandante della nave o l’armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorita’ nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorita’, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo è di due mesi e trova applicazione il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto periodoIn caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica quanto previsto dal comma 2-quinquies e si può arrivare dunque al sequestro ed alla confisca della nave.

2.

Con una inversione del sistema gerarchico delle fonti stabilito dalla Costituzione (art.117) e ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.6626/2020,il TAR del Lazio attribuisce valore preponderante e ruolo gerarchico sovraodinato a norme interne ed a decisioni amministrative, rispetto agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, richiamati anche dal Regolamento UE n.656 del 2014, e dunque vincolanti per il nostro paese. Non è infatti ammissibile il divieto di soccorsi multipli introdotto, dal Decreto legge n. 1 del 2023il Comandante della nave, per effetto dell’obbligo imposto dalla Convenzione Solas, Cap. V, Reg.33 deve prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita ed è, altresì, tenuto a procedere- con tutta rapidità- all’assistenza di persone in pericolo in mare, di cui abbia comunque avuto informazione.

In base all’art.9.1 del Regolamento n.656/2014, “Gli Stati membri osservano l’obbligo di prestare assistenza a qualunque natante o persona in pericolo in mare e durante un’operazione marittima assicurano che le rispettive unità partecipanti si attengano a tale obbligo, conformemente al diritto internazionale e nel rispetto dei diritti fondamentali, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla situazione giuridica dell’interessato o dalle circostanze in cui si trova”.

In base alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del primo agosto 2022, che le ONG avrebbero dovuto fare valere per tempo, prima che il governo Meloni adottasse il Decreto legge n.1 del 2 gennaio 2023, “la Grande Sezione, ha ribadito l’importanza, anche nell’applicazione della direttiva 2009/16 sui controlli nei porti, gli Stati membri “sono tenuti a rispettare…la convenzione sul diritto del mare e la convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare”Anche la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa aveva chiesto all’Italia di ritirare il decreto sulle ONG (D.l. n. 1/2023) o almeno di rivedere in sede di conversione, le norme che violano i diritti umani dei migranti.

Nella lettera rivolta al governo italiano si censurava soprattutto la previsione del decreto legge n.1/2023 che obbliga le navi dopo l’operazione di salvataggio, a raggiungere senza ritardo il porto assegnato, ritenuta dalla Commissaria una previsione che impedisce i salvataggi multipli, e rischia nella sua applicazione pratica di inibire un’effettiva attività di ricerca e salvataggio, costringendo le navi ad ignorare ulteriori chiamate di soccorso in violazione del diritto internazionale.

versione per A-Dif.org