Sentenza storica del Tribunale del Lavoro di Milano: uno stipendio di 3,96 euro l’ora è incostituzionale
La lavoratrice di Padova svolgeva un lavoro di subordinato al contratto nazionale Vigilanza privata – Servizi fiduciari.
La retribuzione oraria percepita era quella prevista dal contratto nazionale sottoscritto anche da CGIL e CISL. Il Giudice ha sentenziato che è contraria all’art. 36 della Costituzione:
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita’ e qualita’ del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa“.
La causa è stata accolta perché lo stipendio netto mensile percepito dalla lavoratrice era di circa 640 euro. L’azienda datrice di lavoro è stata condannata a pagare 372 euro lordi per ogni mensilità percepita dalla lavoratrice.
Molti lavoratori di questo comparto sono assunti da enti pubblici. Questa sentenza apre diversi scenari: sono molteplici le cause intentate dai lavoratori sottoposti a questo contratto nazionale, che di fatto viene invalidato da questa sentenza, ma non solo, viene di fatto messo in discussione qualunque contratto preveda questo livello di retribuzione.
La Costituzione italiana è un presidio a garanzia dei diritti ed è fonte giuridica primaria dell’Ordinamento italiano.