Nel comunicato della Consulta sul tema dell’obbligo vaccinale anti-Covid, redatto il 1 dicembre, scritto in un pessimo italiano, si legge: “Sono state ritenute invece non irragionevoli, né sproporzionate, le scelte del legislatore adottate in periodo pandemico sull’obbligo vaccinale del personale sanitario. Ugualmente non fondate, infine, sono state ritenute le questioni proposte con riferimento alla previsione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso; e ciò, sia per il personale sanitario, sia per il personale scolastico.”
Innanzitutto iniziamo col ricordare che il Codice di Norimberga del 1946 afferma con chiarezza che “La somministrazione di farmaci contro la volontà del soggetto è un crimine contro l’umanità” ed a spiegarlo magistralmente fu proprio il giurista Stefano Rodotà1.
La Carta di Oviedo del 19972 esplicita che “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato”, principio che con le normative anti-Covid e con l’introduzione del Green Pass è stato palesemente estorto.
È importante sottolineare come il diritto alla salute sia considerato, sotto il profilo individuale, un diritto fondamentale dalla Convenzione di Oviedo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dove sono del tutto estranei riferimenti alla salute come interesse della collettività.
L’articolo 2 “Priorità dell’essere umano” della Convenzione di Oviedo lo esplicita molto chiaramente: “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sull’esclusivo interesse della società o della scienza”. L’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sancisce: “Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”. Allo stesso modo, la Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata nel 2005 durante la 33ma Conferenza generale dell’UNESCO, il cui testo si pone come base per le politiche, le legislazioni e i codici etici degli Stati, afferma all’art.3: “La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettate. Gli interessi e il benessere dell’individuo dovrebbe avere precedenza rispetto all’esclusivo interesse della scienza o della società″.
Premesso tutto ciò è evidente che l’imposizione di un trattamento sanitario di massa rappresenta una contraddizione in termini: si pone l’obiettivo astratto della “salute collettiva”, anche a discapito di quella individuale.
L’obbligatorietà vaccinale si inserisce in un terreno in cui pesano enormemente la presenza di conflitti di interessi, la deresponsabilizzazione delle case farmaceutiche per i danni da vaccino, la carenza di studi di sicurezza, la carenza di studi e ricerche epidemiologiche sugli effetti a medio e lungo termine, l’omissione di accurati screening pre-vaccinali, la mancanza di anamnesi pre-vaccinale, l’indisponibilità di piani vaccinali personalizzati, una vaccino-vigilanza lacunosa, la sostanziale impossibilità di vedere riconosciuto il nesso di causalità nelle cause per danno da vaccino. Implicazioni, queste, che impattano violentemente anche sugli aspetti che maggiormente qualificano e identificano l’essere umano: l’integrità fisica, la dignità umana e la libertà di scelta sul proprio corpo (libertà di scelta vaccinale, pluralismo terapeutico, autodeterminazione, libertà di cura).
L’articolo 32 della Costituzione è molto chiaro a riguardo: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
La sentenza 184/1986 in tema di risarcimento del danno alla salute per fatto illecito ha chiarito: “La lettera del primo comma dell’art. 32 Cost., che non a caso fa precedere il fondamentale diritto della persona umana alla salute, all’interesse della collettività alla medesima, ed i precedenti giurisprudenziali, inducono a ritenere sicuramente superata l’originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale in materia.” Quindi non è un caso che il diritto fondamentale alla salute sia stato premesso all’interesse della collettività, ma corrisponde a una precisa gerarchia di valori.
Come si trova dunque dell’equilibrio tra salute individuale e collettiva in tema vaccinale? A rispondere è la sentenza 118/1996, secondo la quale in questi casi il legislatore si trova di fronte alla “scelta tragica del diritto”, perchè sa che imponendo un trattamento obbligatorio in soggetti sani può accadere che qualcuno ne tragga un danno, trasformandosi in un “martire” che ha sacrificato la sua salute alla collettività. Egli merita che la collettività gli riconosca un equo indennizzo e da qui la legittimazione costituzionale della Legge 210/19923 che riconosce il danno da vaccino.
Nella sentenza n. 2092 del 1992 era stato autorevolmente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione che il diritto alla salute “è sovrastante all’amministrazione di guisa che questa non ha alcun potere, neppure per motivi di interesse pubblico specialmente rilevante, non solo di affievolirlo, ma neanche di pregiudicarlo nel fatto indirettamente”. La sentenza n. 258 del 1994 spiega che gli obblighi vaccinali sono compatibili con l’art. 32 della Costituzione solo se: il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di chi vi è assoggettato ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; la previsione che non incidano negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato; nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio sia prevista una “equa indennità” a favore del danneggiato.
Questo non viene rispettato nelle normative che hanno predisposto gli obblighi, surrettizi e non, per i vaccini anti-Covid. Il diritto alla salute avrebbe carattere primario e assoluto, secondo la sentenza n. 88 del 1979, e il principio costituzionale del rispetto della persona umana, in collegamento con l’art. 2 Cost., pone in primo piano il problema del consenso, la cui necessità può essere bilanciata solo per dimostrate e imprescindibili esigenze di tutela di valori con pari dignità costituzionale. In ogni caso, anche con riguardo agli obblighi vaccinali, occorrerebbe bilanciare e ponderare la tutela della salute collettiva con l’autodeterminazione individuale4. Con il verdetto della Corte del 1 dicembre, viene meno il “principio di proporzionalità” e il “principio di precauzione” che sono insiti nell’articolo 32.
Come ha ricordato Carlo Iannello, professore di Diritto costituzionale, Biodiritto, Diritto dell’ambiente e Diritto pubblico dell’economia presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli: “l’art. 32 Cost. consente un trattamento sanitario obbligatorio, ma solo a determinate condizioni. Vi deve essere, cioè, un doppio «beneficio»: per la collettività e, allo stesso tempo, per l’individuo. (…) Solo se un trattamento sanitario è in grado di apportare un beneficio per la collettività, si può ipotizzare di renderlo obbligatorio. Una volta risposto affermativamente a questa domanda, si passa alla verifica della sussistenza del beneficio individuale, cioè che gli effetti collaterali siano transitori e lievi. Tradizionalmente, il beneficio per la collettività è sempre stato ancorato all’impedimento della trasmissione dell’infezione, che riesce a determinare il blocco della sua circolazione attraverso la cosiddetta immunità di gregge. Solo così si garantisce che il trattamento sanitario obbligatorio realizzi un obiettivo di tutela della salute pubblica. Nelle ordinanze5 di rimessione alla Corte, entrambi i giudici prendono atto che il vaccino non blocca la trasmissione del virus, però prendono strade opposte.”6
L’impedimento della trasmissione dell’infezione, con i vaccini anti-Covid, non solo non si è concretizzato, ma addirittura non è stato minimamente testato.
Ianello ha scritto recentemente il libro “Interpretatio abrogans” dell’art. 32 della Costituzione in cui preannunciava in sostanza la decisione della Corte prevedendo un’interpretazione dell’articolo 32 che de facto lo spoglia del suo intento e del suo significato teso a difesa della libertà dei cittadini. L’interpretazione della Corte Costituzionale, con effetti rilevanti sul grado di libertà dei cittadini, “abroga” de facto il valore dell’articolo 32 e, da organo di garanzia costituzionale, attua un processo di decostituzionalizzazione mai avvenuto finora.
La vaccinazione è un atto medico non esente da rischi, anche gravissimi; è un’azione volontaria, espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario. Per chi non lo sapesse, l’obbligo vaccinale in Italia è ammesso solo per legge.
Fu la Sentenza 5/2018 della Corte Costituzionale ad affermare che si può emanare una legge sugli obblighi vaccinali solo con tre requisiti fondamentali:
- il farmaco non deve essere sperimentale e deve essere sicuro e efficace;
- gli effetti collaterali devono essere minimi e reversibili;
- in caso eccezionale di eventi avversi deve essere previsto un equo indennizzo.
Il tanto decantato obbligo vaccinale anti-Covid per i sanitari è stato solo in emergenza e temporaneo e su base volontaria e termina con la fine dello Stato d’emergenza.
Si tratta di un obbligo fittizio perché i sanitari firmano il consenso e possono in caso di rifiuto essere sospesi solo per il periodo dell’emergenza per il quale è autorizzato e non approvato il farmaco sperimentale.
La nostra Costituzione non prevede obbligo vaccinale se non ci sono sicurezza, efficacia ed equo risarcimento: requisiti che non ci sono ad oggi con i vaccini anti-Covid che sono vaccini sperimentali, autorizzati e non approvati e per i quali le segnalazioni di effetti avversi, stando alle attuali evidenze scientifiche della farmacovigilanza passiva, sono 100 volte superiori alle segnalazioni ricevute per i vaccini proteici negli ultimi 10 anni7, dato testimoniato anche dalla Fondazione Hume.
Perché i requisiti poste dalle altre sentenze sembrano non valere più alla luce di questi vaccini?
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Fnti e Note:
https://www.comilva.org/conosci-i-tuoi-diritti/norme-e-disposizioni-generali/diritto-alla-salute-e-interesse-collettivo https://www.comilva.org/conosci-i-tuoi-diritti/norme-e-disposizioni-generali/diritto-allautodeterminazione-e-consenso https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2021_21_Mangia.pdf?fbclid=IwAR16TSvTdtQdaDj0UaF3S-UXmbuZxrTq9eWh8wRsfpKwC47GqKkkWstJKQ8
1 “L’essere umano è inviolabile” – https://www.youtube.com/watch?v=P9blgrRM2XY
2 la legge del 28 marzo 2001, n. 145 ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997
3 La Legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. (Gazzetta Ufficiale, n. 55 del 06 marzo 1992)
4 https://canestrinilex.com/risorse/obbligo-vaccinale-tra-salute-pubblica-e-autodeterminazione-corte-cost-518/#:~:text=Nella%20sentenza%20n.,il%20diritto%20individuale%20alla%20salute.
5 un’ordinanza del Tribunale di Padova del 14 luglio 2022 e del Tribunale di Brescia del 22 agosto 2022
7 Stato di paura, l’era della pandemia – PROF PAOLO BELLAVITE https://www.youtube.com/watch?v=DCXzfJDAiF8&t=1s