1. Si è svolta a Trapani sabato 21 maggio la prima delle udienze preliminari sul caso Iuventa (con Save the Children e MSF) al termine della quale il GUP (Giudice unico dell’Udienza preliminare) ha rinviato ad una serie di successive udienze già previste per i mesi di giugno e luglio. In base al Codice di procedura penale il GUP, al termine dell’udienza preliminare che a seconda della complessità del caso si può articolare in successive udienze, se “ritiene di poter decidere allo stato degli atti” (art. 421 c.p.p.) dovrà decidere se adottare una sentenza di non luogo a procedere, ovvero emettere un decreto che dispone il giudizio, quando sussistano a carico degli imputati elementi idonei a sostenere un’accusa (art. 429 c.p.p.). In questo caso viene formato il fascicolo per il dibattimento (art. 431 c.p.p.) contenente quegli atti compiuti durante le indagini preliminari che siano utilizzabili dal giudice del dibattimento. Il Gup potrà indicare al P.M. ulteriori indagini da compiere qualora ritenga quelle svolte incomplete (art. 421 bis c.p.p.) e “disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere” (art. 422 c.p.p.). L’udienza preliminare costituisce dunque un ritorno alla giurisdizione in quanto il GUP al termine del suo svolgimento si pronuncia sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata in precedenza dalla Procura con la possibilità, prevista in favore della difesa, di fare valere le proprie ragioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Il procedimento si può sempre concludere con l’accertamento di una causa di giustificazione e quindi con una sentenza di “non luogo a procedere”.  Per questa ragione, nel caso dell’udienza che si e’ svolta sabato scorso a Trapani, appare improprio ritenere che si tratti di un processo già avviato, o che sia l’occasione nella quale il Pubblico ministero formula la sua richiesta di rinvio a giudizio. Nel procedimento Iuventa (e altri)la richiesta di rinvio a giudizio veniva avanzata formalmente nel mese di marzo di quest’anno ad oltre un anno dalla chiusura delle indagini preliminari.

Nel corso dell’udienza il GUP (Giudice dell’Udienza preliminare) ha verificato la regolarità delle notifiche alle parti in causa ed ha rinviato a due udienze “tecniche” che si terranno a giugno per rispondere alle richieste delle parti per una integrazione delle traduzioni della documentazione trasmessa dalla procura. Nel corso di queste udienze “tecniche” lo stesso giudice si pronuncerà sulla richiesta di assistere all’Udienza con Osservatori, richiesta avanzata da diverse associazioni europee, su cui i difensori degli imputati hanno assentito, mentre la Procura,, dopo un iniziale rifiuto, si è riservata di comunicare la sua posizione successivamente. L’esame più approfondito di altre questioni procedurali, e di una questione di costituzionalità relativa alla previsione di reato contenuta nell’art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione n. 286/98 (agevolazione dell’immigrazione clandestina) per cui si procede, già annunciata dalla difesa, sarà invece svolto nell’udienza che è stata fissata per il 5 luglio prossimo.

Secondo quanto previsto dal Codice di procedura penale, l’udienza preliminare, nelle sue successive fasi, non è pubblica ma si svolge in camera di consiglio (art.420 c.p.p.). L’attuale normativa italiana determina altresì l’impossibilità da parte dei mezzi di informazione, di registrare e trasmettere, ai sensi dell’art. 147 disp. att. c. p. p., lo svolgimento dell’udienza preliminare. L’udienza preliminare si può però protrarre, come si verificherà in questo caso, per un tempo particolarmente lungo, nel quale si possono affrontare questioni essenziali per le ragioni della difesa e dell’accusa, senza che sia garantita quella pubblicità che dovrebbe caratterizzare ogni stato e grado del processo penale. Esigenza che nel procedimento Iuventa (con Save the Children e MSF) si avverte in modo particolare, a fronte delle peculiari modalità di formazione delle prove dell’accusa ed alla vastissima risonanza mediatica, anche internazionale, che l’intera vicenda processuale innescata dal sequesto della Iuventa a Lampedusa, nell’agosto del 2017, ma poi estesa ad altre ONG, ha avuto. La stessa esigenza si ripropone anche per le peculiarità di formazione sintetica dei verbali d’udienza preliminare, che dovranno essere redatti tenendo conto di situazioni complesse che hanno riguardato centinaia di pagine di atti di accusa.

2. Nei casi che riguardano i soccorsi in mare effettuati dalle ONG non ci si può rassegnare al capovolgimento della presunzione di innocenza che si è affermata nella comunicazione dominante e che traspare anche in alcune richieste di rinvio a giudizio ed in atti di accusa contro ONG e migranti, che poi sono state contraddette nella maggior parte dei casi da decisioni dei Tribunali e della Corte di cassazione, ma che hanno comunque lasciato un segno dominante sull’opinione pubblica.

Come ha esposto in una nota il Partito Radicale La fase dell’udienza preliminare, inoltre, rappresenta cronologicamente e temporalmente, il primo momento di confronto tra accusa e difesa, dopo la conclusione delle indagini e dopo l’esercizio dell’azione penale e da questo punto di vista può rappresentare un primo importante momento di bilanciamento, per l’opinione pubblica, delle informazioni veicolate dai media nelle fasi delle indagini preliminari e che danno vita al fenomeno, patologico, ormai comunemente noto con il nome di ‘processo mediatico’“. Per questa ragione, lo scorso anno, è stato presentato un disegno di legge per dare pubblicità all’udienza preliminare al fine di garantire il rispetto della presunzione d’innocenza prevista nella Carta Costituzionale, oltre che della Direttiva Europea Ue 2016/ 234 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, dagli artt. 47 e 48 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’art. 6 della Cedu, dall’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall’art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. In particolare l’art. 6 Cedu ammette che la pubblicità possa essere derogata solo a patto che tale deroga sia «strettamente imposta dalle circostanze della causa». Nel caso del procedimento Iuventa sono proprio le “circostanze della causa” che imporrebbero con il consenso delle parti la presenza di osservatori e giornalisti. Secondo la Corte europea dei diritti dell’Uomo la pubblicità andrebbe garantita in tutte le fasi del processo in cui la decisione finale “incide in modo diretto, definitivo e sostanziale su un bene primario dell’individuo, ed in assenza di un contenzioso a carattere squisitamente tecnico, deve consentire all’interessato di domandarne la trattazione pubblica”. Su questo punto la legislazione italiana non si è adeguata, ma in sede di prassi applicate, se le parti processuali convengono, si potrebbe anticipare quanto previsto a livello europeo.

3. Da quanto pubblicato dai media nel marzo del 2021, quando nel corso delle indagini preliminari sulla Iuventa, e sui diversi soggetti indagati a vario titolo, scoppiava il caso delle intercettazioni di giornalisti, avvocati e docenti universitari,l’atto di conclusione delle indagini preliminari, esteso diverse centinaia di pagine, basava la maggior parte delle accuse su stralci di conversazioni registrate o su rilievi fotografici riportati parzialmente, con ampi rinvii ad “atti allegati”, che sarebbero composti, per quanto si è appreso dai media, da una documentazione di decine di migliaia di pagine. Nell’udienza che si è svolta lo scorso sabato a Trapani, gli avvocati difensori hanno fatto notare che il materiale notificato agli imputati è incompleto e parziale, dato che è composto solo da una parte della traduzione degli atti rilevanti.

A fronte dei dubbi sulle ricostruzioni dei fatti proposte dall’accusa, studi indipendenti e dossier come quello di Amnesty International hanno dimostrato lacune che vanno attentamente verificate, dopo il clamore mediatico che, a partire dal caso Iuventa ha travolto, anche in altri procedimenti penali ormai archiviati, la presunzione di innocenza stabilita dalla Costituzione in favore degli imputati. Quale era poi il reale interesse delle intercettazioni, sembra almeno 300 pagine, su giornalisti e avvocati quando nessuno di loro risultava indagato?

Per questa ragione è ancora più importante che l’Udienza preliminare si possa svolgere garantendo alle parti, oltre la presenza degli Osservatori, la piena cognizione dei materiali su cui si fondano le accuse ed al contempo una informazione esaustiva pienamente accessibile anche dall’esterno, che impedisca il rilancio di quelle campagne mediatiche che in passato hanno visto sul banco degli imputati le Organizzazioni non governative e gli operatori umanitari, anche quando i tribunali, e persino la Corte di Cassazione si erano pronunciati per il loro proscioglimento. Per questa ragione, e per impedire un uso strumentale del procedimento Iuventa, ancora in fase di udienza preliminare, una fase che sembra possa durare diversi mesi, è nell’interesse non solo degli imputati, ma di tutti quanti intendano difendere lo Stato di diritto e le garanzie di difesa che questo accorda, garantire il grado più elevato di pubblicità e la completezza degli atti su cui si basano le accuse. Sembra molto importante che il calendario già predisposto per le successive udienze dal Giudice delle indagini preliminari di Trapani dimostri in questo peculiare procedimento l’esigenza, generalmente avvertita, di un pieno esercizio della funzione giurisdizionale. Di certo gli osservatori, dall’interno, o dall’esterno dell’aula dove si svolgeranno le prossime udienze, non mancheranno.

 

pubblicato anche su A-dif.org

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