E’ l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) ad annunciarlo: è stato accolto il ricorso contro la prassi discriminatoria in materia di sanità pubblica
Proprio non ce la fanno i leghisti, anche coloro che presentano la faccia pulita della moderazione, come il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a non manifestare l’indole suprematista (prima gli italiani), a non negare l’uguaglianza tra gli esseri umani.
La Regione Veneto ha adottato la prassi di non adottare l’iscrizione obbligatoria al SSN di cittadini extracomunitari, parenti a carico di italiani. La giustificazione addotta in merito alla non osservanza dell’Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 2012 è stata che l’accordo, definito vincolante nella sentenza, non sarebbe stato ratificato dalla Giunta regionale veneta.
Il tribunale ha dato torto a costoro, discriminatori, secondo la sentenza della Corte d’Appelo di Venezia, che ha affermato:
a) il diritto di iscrizione al sistema nazionale sanitario dei genitori extracomunitari a carico di cittadini italiani e di cittadini comunitari a parità di trattamento con i cittadini italiani. Tale diritto è diretta conseguenza della necessaria applicazione della direttiva 38/2004/CE, che sancisce tale parità di trattamento in base al combinato disposto degli artt.19 e 23 D.lgs. 30/07 e non è soggetto all’applicazione dell’art. 29 del T.U. come ritenuto erroneamente dalla Regione Veneto;
b) le disposizioni contenute nel citato Accordo Stato Regioni hanno carattere direttamente vincolante e non richiedono né ammettono alcuna ratifica da parte delle regioni;
c) l’assistenza sanitaria ai familiari a carico del soggetto economicamente attivo che versa i contributi al Servizio Sanitario Nazionale è prevista dall’art.63 L.833/78 . Negarla ai familiari stranieri di cittadini italiani costituirebbe addirittura discriminazione verso il contribuente di cittadinanza italiana;
d) la conseguente qualificazione come discriminazione a carattere collettivo della prassi adottata dalla Regione Veneto.
Ora la Regione Veneto dovrà adeguarsi e cambiare le regole.
La pronuncia della Corte d’Appello di Venezia ha condannato la Regione alla formale modifica delle disposizioni finora applicate e ad inviare indicazioni con le corrette procedure di iscrizione obbligatoria a tutte le Aziende Sanitarie territoriali. La questione era già stata affrontata da ormai moltissime pronunce dei tribunali del Veneto e dalla sentenza n.15 del 27.4.2020 della stessa Corte d’Appello, che hanno sinora accolto tutti i ricorsi individuali, afferma ancora ASGI nel comunicato.