Indossare uno slip rosso che spunta mentre cavalca un toro meccanico in un locale pubblico, aver partecipato come attrice a un cortometraggio “intriso di scene di sesso e violenza che la donna aveva dimostrato di reggere senza problemi” e ancora che il comportamento e le esperienze prima e dopo i fatti dimostrassero che nei confronti del sesso la vittima avesse un atteggiamento ambivalente; comportamenti “disinvolti e provocatori”.
Tutto ciò – e molto altro – ha portato letteralmente a un capovolgimento da sentenza di condanna a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale di gruppo aggravata dall’inferiorità fisica, in assoluzione piena.
Per essere più chiari: gli atteggiamenti o le scelte sessuali di una donna antecedenti a uno stupro rendono quella stessa donna non attendibile nella sua deposizione su ciò che denuncia di aver subito.
Questa è la sintesi di una sentenza emessa da tre giudici italiani di Corte d’Appello di Firenze nel giudicare uno stupro di gruppo: testo nel quale venivano riprodotti stereotipi sessisti e veicolati “pregiudizi sul ruolo della donna che esistono nella società italiana e che sono suscettibili di costituire un ostacolo a una protezione effettiva dei diritti delle vittime di violenza di genere”.
TUTTO SCRITTO NEL PRONUNCIAMENTO DI CONDANNA nei confronti delle autorità italiane emesso dopo 13 anni dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) in un giudizio passato in sordina, ma che chiunque può andarsi a leggere: ricorso nr 5671/16 – Causa J.L contro l’Italia che dovrà, per l’appunto, risarcire una donna (che all’epoca dei fatti aveva 22 anni) che si è rivolta in sede europea.
E’ una sentenza passata sotto silenzio nonostante la sua grande rilevanza e che segna una linea di demarcazione: non solo da oggi in poi le vittime possono appellarsi anche a questo giudizio, ma anche il legislatore potrebbe coglierla come momento di riflessione per una specifica legge.
Ma andiamo per ordine e soprattutto evidenziamo l’aspetto che, secondo Maria Letizia Mannella, Procuratore aggiunto e capo del V dipartimento – tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti deboli – della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, è fondamentale rispetto alle “affermazioni colpevolizzanti e moralizzatrici che troppo spesso si sentono nella aule di giustizia.
Situazioni in cui troppe volte alla persona offesa vengono rivolte domande come se fosse l’indagata”. Mannella sottolinea il peso della “vittimizzazione secondaria”, in cui la donna che ha subito uno stupro dovrebbe combaciare con quella che nell’immaginario collettivo dovrebbe essere la figura della “vittima ideale”; magari vestita in modo ineccepibile, non appariscente, senza trucco, che viene aggredita e violentata alle cinque del pomeriggio da uno sconosciuto, che soprattutto denuncia subito e che si comporta da vittima. Molto spesso non è così, perché chi subisce violenza nella maggior parte dei casi cerca di fare finta che non sia accaduto nulla.
Non a caso il legislatore nel Codice Rosso ha allungato a un anno il tempo nel quale una vittima può presentare querela. Nello stupro di gruppo preso in esame dalla CEDU viene sottolineato come la Corte d’Appello fiorentina abbia valutato la donna sulla base di talune fantasie maschili in cui la donna è un oggetto privo di volontà di cui disporre senza limiti. Negli atti del processo figurano le deposizioni di testimoni che raccontano di aver visto la giovane donna che non sembrava in grado di opporre la minima resistenza, sotto l’effetto dell’alcool, non più in grado di camminare e condotta fuori dal locale da due uomini che la palpeggiavano nelle parti intime, che rispondendo ai testimoni preoccupati per ciò a cui stavano assistendo avevano risposto: “Non è colpa nostra se è porca”.
NEL MERITO DELLA SENTENZA EDU, LA PM MANNELLA sottolinea come sia stata data grande rilevanza al fatto che “i giudici italiani si siano espressi e abbiano dato delle valutazioni sulla base di stereotipi perché hanno puntato l’accento sulle scelte di vita precedenti della persona che ha denunciato e le hanno tenute in considerazione per valutare la sua attendibilità rispetto a ciò che denunciava essere accaduto. Che aver adottato questi comportamenti non la facesse ritenere pienamente attendibile, in particolare hanno poi usato come elemento di inattendibilità il tipo di biancheria intima e il fatto che lei si fosse messa a ballare sul toro meccanico.
La donna è stata quindi valutata sulla base di tutto ciò. Bene ha fatto quindi la Corte Europea – rincara Mannella – a ritenere la violazione dell’articolo 8 della Convenzione, cioè del diritto del rispetto della vita privata e familiare della vittima. Questa sentenza è importantissima – assicura – perché è la prima volta che una Corte sovranazionale europea condanna uno Stato per aver espresso pregiudizi sessisti”.
Un pronunciamento da parte delle autorità europee “di condanna di atteggiamenti che ritroviamo spessissimo nelle aule giudiziarie” prosegue, ricordando poi come tutto ciò che abbiamo raccontato fino a ora ha deposto a favore di un totale capovolgimento del processo e all’assoluzione dei sei uomini – più il conoscente della ragazza – abusata peraltro in una situazione di inferiorità fisica dovuto all’uso di bevande alcoliche.