Il Marocco e la Mauritania chiudono le frontiere per causa covid
E’ evidente che nell’impossibilità di rimpatrio, ai sensi dell’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione, lo Stato deve rilasciare tutti i marocchini e mauritani detenuti in quei luoghi di detenzione fetidi.
Sarebbe il segnale che che quei luoghi vengano utilizzati come la legge prescrive, ovvero dei luoghi di transito esclusivamente finalizzati al rimpatrio.
Non solo: è evidente che dovranno essere sospese le istanze di rimpatrio, a cui consegue, ormai immancabilmente, la detenzione nei CPR delle persone originarie di quei Paesi.
Qualora ciò non venisse posto in essere sarebbe un pessimo segnale sul criterio che travalica la norma, ovvero una detenzione di indesiderati, come avveniva nei lager.
L’Europa è un enorme focolaio covid, è evidente che ciò rende ancora più difficoltosi i rimpatri. Non abbiamo dati nazionali, ma fin’ora i rimpatri a livello nazionale di attestano intorno al 46%.
Questo implica che un numero sempre più ingente di persone straniere vengano detenute senza essere rimpatriate, questo, oltre ad essere inaccettabile e non rispondente alla norma, è un regalo ai gestori privati delle strutture a spese della collettività.
Ove talune persone siano considerate pericolose si aprano dei fascicoli e si faccia comunicazione ai GIP, continuare a concentrare nei CPR persone non rimpatriabili considerate pericolose, che necessariamente dovranno essere rilasciate perché non rimpatriabili, diventa un pericolo per le cittadinanze che risiedono dove sono collocati i CPR.
Il Garante Nazionale delle persone private della libertà ha raccomandato in Parlamento un ripensamento complessivo della questione della detenzione amministrativa, la detenzione nei CPR.
Oggi più che mai stiamo assistendo alle contraddizioni nel tempo sempre più evidenti di questo sistema. Occorre che lo Stato dimostri senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza e delle persone straniere.
A Torino dove il CPR è estremamente attenzionato dalla società civile, probabilmente un incubo per il Viminale e la Prefettura, c’è stato un numero drammatico di suicidi. E’ impensabile che questo non avvenga in altre strutture: semplicemente data l’opacità del sistema questi dati non arrivano all’opinione pubblica.
Qualcuno derubrica questi suicidi come “dimostrativi”: non c’è che da temere che qualcuno, in questi atti considerati “dimostrativi”, non “si sbagli” e che, purtroppo, ci riesca. Non viene fatto un protocollo di prevenzione dei suicidi, probabilmente perché si teme che potrebbe essere considerata la prova di una detenzione a tutti gli effetti. Da notizie trapelate ci risulta che le Autorità hanno l’incubo che un suicidio possa avvenire all’interno del CPR di Torino, anche in questo caso è logico supporre che sia una situazione nazionale.
Lo Stato ha il dovere di applicare l’art. 2 del Testo Unico, disatteso a detta di chiunque si occupi dell’argomento, ovvero il rispetto della dignità umana, e dell’art. 35 che riguarda le cure essenziali e continuative esercitate dal SSN, ampiamente violati in queste strutture.
Una situazione insostenibile che impone di tornare al carattere di transitorietà del CPR, e di rivedere i criteri di richiesta di rimpatrio immediato così estensivamente applicati, in attesa che la politica (che deve rivedere il criterio di illegalità dello straniero e di proporzionalità della pena) e, aggiungiamo, le Procure, facciano il proprio dovere.
Alla prima stesura del Testo Unico sull’immigrazione, in concomitanza alla legge Turco-Napolitano, i CPR si chiamavano CPT, centri di permanenza temporanei. Questo carattere di temporaneità, di transitorietà, ma anche di intrinseca straordinarietà della richiesta di rimpatrio immediato che implica la detenzione per stranieri (in assenza di reato), è scomparso.