Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Alessandra Vella, con decreto del 14 aprile 2021, e su conforme richiesta della Procura, ha archiviato il procedimento penale che vedeva indagata Carola Rackete – comandante della ‘Sea Watch 3‘ – per lo sbarco avvenuto nel porto di Lampedusa il 29 giugno 2019.

Secondo i giudici agrigentini la comandante Rackete aveva compiuto soltanto atti di adempimento di un dovere derivante dagli obblighi di soccorso in mare, e dunque poteva ricorrere la causa esimente prevista dall’art. 51 del Codice Penale, una considerazione che mette con prepotenza in evidenza gli stessi obblighi di soccorso e richiama indirettamente le responsabilità di quelle autorità statali che sarebbero le prime a doverli rispettare.

Si tratta di una decisione largamente prevedibile, dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 16-20 settembre 2020 che aveva respinto il ricorso della Procura di Agrigento contro la mancata convalida dell’arresto della Comandante Rackete. Al di là della rilevanza mediatica del caso, che costituiva la prima prova di forza del ministro Salvini, dopo l’entrata in vigore del decreto sicurezza bis n.53/2019, la decisione del giudice agrigentino, sulla scorta delle motivazioni indicate dalla Corte di Cassazione, assume una importanza particolare, sia per quanto concerne la esatta definizione degli obblighi di soccorso a carico degli Stati, che per l’affermazione di un rigoroso sistema gerarchico delle fonti normative che in materia di attività di ricerca e salvataggio (SAR) subordina la discrezionalità politica ed amministrativa alle previsioni di legge ed alle Convenzioni internazionali, secondo il chiaro disposto degli articoli 10 e 117 della Costituzione. Le stesse motivazioni della Corte di Cassazione, ed il richiamo al principio di legalità che la Corte riafferma, avrebbero potuto indurre ad una diversa decisione anche il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, che ha ripristinato una misura di fermo amministrativo ai danni della Sea Watch 4, attualmente bloccata nel porto di Trapani. Il riconoscimento del sistema gerarchico delle fonti individuate dalla Corte di Cassazione avrebbe anche comportato una diversa decisione del giudice dell’udienza preliminare di Catania che nel caso Gregoretti ha subordinato l’applicazione delle norme di diritto interno ed internazionale alla discrezionalità dell’atto politico del senatore Salvini che, al tempo in cui occupava la poltrona di ministro dell’interno, aveva vietato persino lo sbarco dei naufraghi trattenuti per giorni a bordo di una nave militare, in attesa che qualche Stato europeo desse la disponibilità per l’accoglienza delle persone soccorse in acque internazionali. Ed era lo stesso ministro Salvini che lanciava l’attacco mediatico e politico contro il magistrato che non aveva convalidato gli arresti della comandante della Sea Watch.

La macchina dell’odio che già aveva colpito Carola Rackete , prima e dopo lo sbarco a Lampedusa, si rivolgeva contro un magistrato che aveva solo applicato correttamente la legge, dimostrando coraggio e professionalità in un momento in cui alti esponenti politici scaricavano la loro violenza contro giudici ed operatori umanitari che si richiamavano al rispetto dei principi costituzionali e del diritto internazionale. Adesso lo stesso giudice, la dott.ssa Vella, sulla base di quanto deciso dalla Corte di Cassazione ha potuto ribadire le ragioni della sua decisione ed ha archiviato il procedimento penale a carico della comandante Rackete.

Ma è soprattutto nei procedimenti penali ancora aperti contro esponenti delle Organizzazioni non governative e delle società armatrici, a Trapani (processo “Iuventa”) ed a Ragusa (processo “Open Arms”) che il riconoscimento dei doveri di soccorso in acque internazionali operato dalla Corte di cassazione dovrebbe portare ad una archiviazione dei procedimenti, giunti alla fase di conclusione delle indagini preliminari a Trapani, e ancora oggetto di giudizio a Ragusa, dove la procura ha impugnato la decisione di non luogo a procedere adottata dal Tribunale.

Il Decreto interministeriale del 7 aprile 2020, nell’ambito dei provvedimenti assunti dal governo a seguito dell’emergenza COVID 19, si è collocato in continuità con il decreto sicurezza bis e con le conseguenti prassi adottate dal Viminale. Nella parte in cui consente al ministro dell’interno, tramite le autorità alle sue dipendenze, di negare l’ingresso nelle acque territoriali alle navi che battono bandiera straniera e che devono completare una operazione di salvataggio con lo sbarco nel porto sicuro più vicino. La motivazione principale che tale divieto deriverebbe dall’esigenza di non mettere in crisi il sistema sanitario nazionale per effetto degli sbarchi a terra delle persone soccorse nel Mediterraneo centrale, è ormai ampiamente smentita dai fatti, e dal numero irrilevante di focolai di COVID 19 derivanti dagli sbarchi dei naufraghi soccorsi in acque internazionali, rispetto al numero ben più consistente di focolai attivi tra la popolazione italiane straniera residente in Italia. Come ha osservato la dottrina (Algostino), «A parte la considerazione che il servizio sanitario è compromesso da anni di tagli di spesa e dal processo di regionalizzazione e aziendalizzazione, i cui effetti non possono ricadere sul diritto alla vita, alla salute e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti dei migranti, anche se si trattasse – come non è – di persone tutte positive al virus, è evidente che non è a rischio la tenuta del sistema sanitario del Paese, mentre dalla mancata assegnazione di un porto sicuro discende un’immediata lesione del diritto alla salute (e non solo) del naufrago». Quel decreto interministeriale è ancora in vigore mentre non trova ancora applicazione, soprattutto sotto il profilo degli interventi dovuti in acque internazionali e sulle informazioni dovute dai comandi marittimi, il recente Piano nazionale SAR, approvato con Decreto del 4 febbraio 2021, a firma dell’ex ministro delle infrastrutture De Micheli.

Sembra dunque continuare la guerra contro i soccorsi operati da navi private appartenenti ad Organizzazioni non governative, alimentata sul fronte interno da una martellante campagna d’odio sui principali social e sui giornali più vicini ai partiti di destra. Mentre sulla base degli accordi bilaterali con le autorità libiche, che il governo italiano si appresta a fare rifinanziare dal Parlamento, la sedicente Guardia costiera libica viene guidata ad operare un numero crescente di respingimenti su delega, e dopo avere aperto il fuoco su lavoratori del mare imbarcati su pescherecci di Mazara del Vallo, minaccia apertamente le navi delle ONG, intimando loro di non operare in acque internazionali. All’interno della zona SAR impropriamente riconosciuta ad una Libia che, come Stato unitario, non esiste ancora, e che le autorità di Tripoli fanno coincidere quasi per intero con la ZEE (zona di esclusivo interesse economico), dunque fino a 50 miglia dalle coste della Tripolitania e della Cirenaica, escludendo il diritto alla libera navigazione in acque internazionali per quelle navi umanitarie che potrebbero arrivare a soccorrere naufraghi prima dell’arrivo delle motovedette libiche. Motovedette che sono ancora in mano alle milizie che in diverse località sono colluse con le organizzazioni criminali che gestiscono le partenze, come a Zawia. Eppure, anche se questa situazione è ben nota agli organismi internazionali, che hanno messo sotto accusa Al Milad (Bija), capo della Guardia costiera di Zawia, ’Italia continua a rifinanziare gli interventi in Libia ed a richiedere all’Unione Europea finanziamenti sempre più consistenti da trasferire alle milizie libiche, in un progetto di esternalizzazione delle frontiere che parte dal Trattato di amicizia del 2008 tra Berlusconi e Gheddafi.

Le norme di diritto internazionale richiamate dalla Corte di cassazione, ed applicate adesso dai giudici di Agrigento per archiviare il caso Rackete, potrebbero costituire un limite alle scelte politiche adottate dal Viminale che vieta o ritarda a discrezione l’ingresso in porto di navi che portano a bordo naufraghi, o le sottopone a defatiganti fermi amministrativi, impedendo per mesi che possano svolgere quelle attività di soccorso in acque internazionali che gli Stati hanno deciso di omettere per non favorire le partenze dalle coste nord-africane, e dunque per l’asserito fine politico di contrastare l’immigrazione “illegale” e per “difendere i confini nazionali”.

 

 

Per una lettura più approfondita ed articolata si veda l’integrale pubblicazione su

A-dif 2021/06/03/