La questione dei telefonini è una delle questioni che confermano l’arbitrarietà della gestione dei CPR.
Secondo il rapporto del Garante Nazionale per le Persone Private della Libertà, pubblicato il 9 marzo, questa questione è trattata in modo differente da struttura a struttura:
Esaminando nel concreto le diverse formule organizzative adottate, i Cpr possono essere suddivisi in: 1) Centri che requisiscono all’ingresso i telefoni cellulari personali e consentono esclusivamente l’utilizzo di telefoni pubblici o di cellulari temporaneamente resi disponibili che ogni volta dopo l’uso devono essere restituiti, 2) Centri che consentono l’utilizzo di telefoni personali sprovvisti di telecamera e accesso alla rete internet, 3) Centri che consentono l’utilizzo di apparecchi personali smartphone.
Fanno parte del primo blocco i Cpr di Roma-Ponte Galeria (settore maschile), Trapani, Torino, Macomer e Milano.
In particolare, nelle visite realizzate ai Cpr di Roma-Ponte Galeria (settore maschile) e di Trapani-Milo si è appreso che l’uso dei telefonini è stato inibito su disposizione impartita per via orale dalla Prefettura.
Questa settimana mediante passaparola tra associazioni si è realizzata una raccolta di telefonini da regalare ai trattenuti del CPR di Torino, ieri, alle ore 15, circa 15 persone si sono raccolte al “solito posto” in corso Brunelleschi ove avvengono i presidi, per poi recarsi all’entrata del CPR in via S. Maria Mazzarello 31, anche per collocare dei fiori in memoria di Moussa Balde a lato dell’entrata.
Immediatamente i reparti antisommossa della Polizia e Carabinieri si sono schierati in via Monginevro per impedire alle persone di raggiungere l’entrata del CPR, devo dire che la cosa mi ha stupito al punto che ho chiesto spiegazioni, la motivazione fornita dalle forze dell’ordine è stata che i manifestanti non potevano passare per motivi di ordine pubblico.
Di fatto le persone, ognuna per conto proprio, hanno raggiunto l’entrata del CPR, a quel punto Alda Re di LasciateCIEntrare ha chiesto di entrare nel CPR per svolgere le operazioni di consegna dei telefonini.
E’ intervenuto il responsabile dell’ufficio stranieri del CPR il quale ha risposto che è in vigore un’ordinanza della Prefettura che vieta l’uso dei telefonini da parte dei trattenuti nel CPR di Torino.
Riportiamo qualche stralcio dell’ordinanza del Tribunale di Milano del 15 marzo scorso:
Con decreto del 20 ottobre 2014 il Ministro dell’Interno ha approvato il regolamento recante criteri per l’organizzazione interna dei centri di identificazione ed espulsione (denominazione poi sostituita da “Centri di permanenza per i rimpatri” dall’art. 19 D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 13 aprile 2017, n. 46) istituiti nel territorio nazionale e per l’erogazione dei servizi all’interno degli stessi, allo scopo di assicurare regole e livelli di accoglienza uniformi per ciascuno.
[…]
In generale, l’art. 21 comma 8 DPR 394 1999 stabilisce che “le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all’interno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l’incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento delle visite, sono adottate dal Prefetto, sentito il Questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del Testo Unico” (si deve trattare, cioè, di modalità tali “da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della dignità” della persona).
Spetta poi al Questore, al sensi dell’articolo 21 comma 9 DPR 394/1999, l’adozione di “ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l’ordine pubblico nel centro, comprese quelle per I ‘identificazione delle persone e di sicurezza all ‘ingresso del centro’
[…]
La particolare rilevanza che nel corso del trattenimento assume la libertà di corrispondenza telefonica con l’esterno è data già dalla frequenza con cui essa compare nelle norme:
secondo l’art. 14 comma 2 D. Lgs. 286/1998, “lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall ‘articolo 2 comma 6 , è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con I ‘esterno’ secondo l’art. 21 comma I DPR 394/1999, “le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all ‘interno del centro e con visitatori provenienti dall’esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza anche telefonica ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando I ‘assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro’ secondo l’art. 21 comma 3 DPR 394/1999, “allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell ‘Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sono definite le modalità per I ‘utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro’
[…]
In effetti, non vi è, nelle disposizioni in precedenza riportate, uno specifico divieto di detenzione ed uso del telefono cellulare.
Appare quindi corretto ritenere che la limitazione dell’uso e della detenzione di tale apparecchio debba avvenire solo per motivi di ordine pubblico, sicurezza e incolumità delle persone.
L’uso di telefonini, o quantomeno la libera possibilità di disporre del proprio telefonino all’interno del CPR di Torino è sostanzialmente interdetta – ci risulta – da almeno inizio 2020: possibile che da oltre 1 anno a questa parte permangano in quella struttura motivi di ordine pubblico senza soluzione di continuità? Di fatto appare inequivocabile dal rapporto del Garante che in altri CPR, in particolare a Gradisca d’Isonzo, l’uso dei telefonini è ampiamente consentito: cos’hanno di diverso i trattenuti di Gradisca da quelli di Torino?
Nel CPR di Torino sono stati istituiti dei telefoni pubblici con i quali i trattenuti possono comunicare con l’esterno, ci risulta tuttavia che l’uso di tali apparecchi sia notevolmente disciplinato e soggetto a restrizioni, inoltre non si è mai voluto pubblicare le utenze (i numeri di telefono) di questi apparecchi, motivo per il quale gli avvocati, da parte loro, non possono raggiungere telefonicamente i loro assistiti, il che è ostativo al diritto alla difesa.
Il motivo per il quale non si rendono note le utenze può anche essere di per sé comprensibile, ma evidenzia tutti i limiti di una scelta, resa nei fatti permanente, che, tra l’altro, lede il diritto alla difesa del trattenuto in quanto, come sono comprensibili i motivi per i quali non vengono divulgate le utenze dei telefoni pubblici del CPR, è altrettanto comprensibile che un avvocato che debba comunicare col proprio assistito non possa recarsi ogni volta al CPR dove peraltro c’è una sola stanza per i colloqui, appare quindi evidente per molti motivi e non ultimo il diritto alla difesa, che non sia una soluzione percorribile se non in eventuali situazioni strettamente emergenziali, come peraltro sancito dalla normativa vigente.