In questo articolo del progetto Sciabaca & Oruka di ASGI si parla delle criticità della gestione delle richieste di asilo da parte di persone immigrate per lo più di origine tunisina
Il Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza che di fatto definisce illegali le riammissioni formali (respingimenti, n.d.r.) attuate dal Ministero dell’Interno ai confini con la Slovenia, si parla di riammissioni di persone che avevano manifestato la volontà di richiedere asilo in Italia.
Abbiamo parlato della gestione delle richieste di asilo di coloro che sbarcano con Martina Cociglio e Lorenzo Figoni: redattori di Shiabaca & Oruka e autori dell’articolo.
In un articolo pubblicato evidenziate quelle che sono le criticità nel rispetto del diritto fondamentale dell’accesso alla richiesta della protezione internazionale. Quali dovrebbero essere i criteri operativi per garantire questo diritto?
Il solo rispetto della normativa esistente sarebbe sufficiente a garantire l’accesso al diritto di chiedere asilo.
Il Testo Unico sull’Immigrazione, il Codice Schengen e le direttive europee sono fonti chiare nel dire che una sola autorità ha il compito di valutare le richieste di protezione e quest’ultima, in Italia, è rappresentata dalla Commissione territoriale.
Alla polizia di frontiera compete esclusivamente la trasmissione della richiesta a chi ha il compito di esaminarla. Non è previsto che operi alcuna valutazione preventiva.
Il fatto che, nonostante non sia previsto, avvenga la “scrematura” tra coloro che possono accedere al diritto di fare domanda di asilo e coloro ai quali sono posti ostacoli e impedimenti contribuisce a creare una percezione distorta rispetto al diritto alla protezione internazionale, diffusa anche tra gli operatori che lavorano nei luoghi di sbarco.
Si crea una confusione tra la possibilità di chiedere asilo e quella di ottenerlo e ciò porta all’utilizzo di procedure informali volte all’esclusione sulla base della nazionalità.
L’utilizzo del doppio foglio notizie di cui parliamo nel nostro articolo, che mira ad annullare un eventuale tentativo di manifestare la volontà di chiedere asilo nel periodo che va dal primo sbarco al secondo, quello che segue l’isolamento sulla nave quarantena, è un chiaro esempio di ciò.
Come osservato dal progetto In Limine di ASGI, nell’hotspot di Lampedusa, specificamente per le persone tunisine, viene richiesta la forma scritta della domanda di protezione, nonostante sia la normativa interna che il codice Schengen prevedano che sia sufficiente che la persona faccia riferimento a un qualsiasi rischio in caso di ritorno.
Non sarebbe neppure necessario pronunciare la parola “asilo”.
Le serie lacune nel provvedere a quest’obbligo di informativa comportano gravi difficoltà nel conoscere i propri diritti e, di conseguenza, nel vederli rispettati.
Osservare la normativa significherebbe fornire un’informativa adeguata e garantire la formalizzazione della domanda di asilo, a seguito della manifestazione di volontà, qualsiasi sia la provenienza di chi tenta di far valere il proprio diritto a chiedere protezione.
La gestione delle navi quarantena impedisce l’accesso alla richiesta di protezione internazionale?
ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato a gennaio l’aggiornamento del bando del 28 agosto 2020 volto all’individuazione dell’elenco delle navi, battenti bandiera italiana o comunitaria, da utilizzare per l’assistenza e la sorveglianza sanitaria dei migranti arrivati via mare.
L’avviso sul sito del Ministero riporta che si tratta di “un servizio che potrà essere esteso anche ai migranti che giungono sul territorio nazionale in modo autonomo attraverso le frontiere terrestri” (https://www.interno.gov.it/it/notizie/pubblicato-bando-aggiornare-lelenco-navi-sorveglianza-sanitaria-dei-migranti).
Questa dichiarazione è segnale e indice del rischio della normalizzazione di una misura emergenziale, già di per sé critica, e viene naturale fare un parallelo con quanto è accaduto con il sistema hotspot.
“Hotspot”, infatti, significa punto di crisi e in quanto tale era stato pensato, come si evince dall’Agenda Europea sulle Migrazione del 2015, per far fronte all’aumento degli arrivi di quegli anni.
Il fatto che nel 2021 il sistema hotspot sia ancora operativo e utilizzato per chiunque arrivi via mare, nonostante dalla metà del 2017 il numero delle persone arrivate sia drasticamente ridotto, fa capire quanto le politiche e la normativa italiana tendano alla normalizzazione di misure d’urgenza.
Il rischio di perfezionare questa normalizzazione comporta la contrazione dei diritti delle persone che, in isolamento sulle navi, non hanno possibilità di entrare in contatto con operatori che possano prepararli e aiutarli nella manifestazione e formalizzazione della loro domanda di asilo, oltre che di un serio peggioramento delle condizioni materiali.
È stato, infatti, più volte ribadito che il sistema delle navi quarantena non è funzionale, in quanto dispendioso e pericoloso per la vita delle persone.
Inoltre, si rimane ancora di più invischiati nel sistema del doppio foglio notizie, con il quale si firmano velocemente moduli prestampati in cui si dichiara, ad esempio, di essere stati informati sulla possibilità di fare domanda di asilo ma di non voler avvalersi di tale diritto. Con le navi quarantena si spostano le frontiere ancora un po’ più in là, aggiungendo un elemento di difficoltà in più nel poter vedere riconosciuti e rispettati i propri diritti.
ISMU ha reso noto un rapporto nel quale si evidenzia che mentre da una parte stanno aumentando gli sbarchi, dall’altra sta diminuendo il numero delle richieste di asilo. E’ ipotizzabile un sistema di fatto illegale da parte del Viminale, già condannato per respingimenti illegali sul confine friulano, per limitare il più possibile le richieste di protezione internazionale?
Dietro alle riammissioni illegali al confine italo-sloveno, ai respingimenti violenti tra la Bosnia e la Croazia e a quelli nel Mediterraneo verso la Libia o nel tratto di mare tra la Grecia e la Turchia è in atto una politica europea di esternalizzazione delle frontiere, che significa deresponsabilizzazione degli stati membri dell’UE nell’accoglienza delle persone migranti e, soprattutto, nella valutazione delle domande di protezione internazionale.
Non vi è una formula unica, una prassi uniforme ma tanti approcci diversi che vanno in questa direzione.
Ciò che accomuna questi confini di ingresso al territorio dell’Unione è la presenza di ostacoli forti e di diversa natura che vanno dal violare il diritto all’essere informati circa le fasi e le procedure che riguardano l’accesso alla protezione internazionale, al veicolare informazioni scorrette, al rifiuto totale, sulla base per esempio della nazionalità di provenienza, di formalizzare le domande di asilo.
Si tratta di forme di dissuasione che, per le persone tunisine, sono ormai automatiche e contribuiscono a generare una forte contrazione di un diritto che le stesse istituzioni hanno il dovere di tutelare a livello internazionale, comunitario e interno.