Ricordate il “Comma 22” che sconvolse la vita del tranquillo capitano John Yossarian?: “Chi è pazzo può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo, ma tutti quelli che chiedono di essere esonerati dal volo attivo non sono veramente pazzi”. Un rovello inesplicabile questo del Comma 22, al limite dell’inganno concettuale (del resto la traduzione letterale del titolo originale del libro, Catch 22, sarebbe “Tranello 22”) che si ripropone nel Comma 1, Art.27, Dlgs. n.31/2010 laddove si stabilisce che la Sogin definisca una proposta per assegnare un ordine di idoneità alle aree individuate dalla CNAPI sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali. Considerato che la CNAPI identifica di per sé le aree (potenzialmente) idonee ad ospitare il Deposito nazionale, il loro inquadramento secondo un “ordine di idoneità” non può che significare una loro classificazione (graduatoria o preferenza) ai fini della scelta definitiva del sito.
E invece no, secondo Sogin, tanto che nei suoi documenti ci tiene a precisare che: “l’ordinamento che viene chiesto per la CNAPI potrà essere fatto solo a valle di accurate indagini di caratterizzazione dei siti possibili in tutte le aree potenzialmente idonee individuate”; e che: “se l’idoneità viene intesa nella legge in un senso più generico rispetto a quello IAEA, allora si deve risolvere il problema di circoscrivere il significato del termine “idoneità” e di stabilire come graduare la “potenziale idoneità” della CNAPI dato che l’idoneità ad ospitare il Deposito Nazionale rimarrà comunque incerta fino alla conclusione delle verifiche in campo dei criteri IAEA e ISPRA”.Dunque sembrerebbe che quest’ordine di idoneità non ha alcuna ricaduta sulla scelta del sito, ma allora a che pro è stato fatto? E soprattutto, a quali criteri ci si è ispirati nello stabilire questo ordine, visto che non ce n’è assolutamente traccia nella normativa internazionale?
Al primo interrogativo, Sogin non potrebbe che rispondere così: perché stava scritto nella legge del 2010, mentre per il secondo la sua risposta è che se li sono, giocoforza, “inventati”. Sta di fatto che le 67 aree della CNAPI risultano ordinate secondo fattori di valutazione come “favorevole” e “meno favorevole” oppure con colori diversi che corrispondono a definizioni come “molto buone”, “buone”, “insulari”, “zona sismica 2” che hanno, inevitabilmente, scatenato l’ira delle amministrazioni locali. Ora è del tutto evidente che il Comma 1, Art.27 del Dlgs 31/2010 risulta decisamente mal formulato, ma allora perché scoprirlo solo ora a dieci anni di distanza? Perchè Sogin e ancor più ISPRA, che ha redatto la GT 29 solo nel 2014 (vale a dire ben quattro anni dopo), non ne hanno fatto presente a suo tempo le incongruenze, chiedendone la necessaria rettifica? Oggi i funambolismi di Sogin volti ad assicurare le popolazioni coinvolte nella scelta del sito, suonano come una beffa, l’ennesimo escamotage che nel tentativo di rimediare ad un errore, peggiora la situazione.
Prova ne è che nell’universo ambientalista si stanno moltiplicando gli atteggiamenti volti a rifiutare la soluzione del Deposito nazionale unico, sostenendo che i rifiuti radioattivi possono restare là dove sono migliorando le condizioni delle strutture che li contengono o costruendone di nuove, ma sempre sullo stesso sito. Non sanno costoro che anche questa storia è piena di incredibili avvenimenti e di tranelli, ma per ascoltarla dovranno pazientare ancora una notte.