La Giunta regionale lombarda si decide a modificare il regolamento discriminatorio sbloccando finalmente le assegnazioni, ferme da 7 mesi. ASGI, NAGA, APN :Rispettata la parità di trattamento tra cittadini nel diritto fondamentale alla casa.
Da oggi gli stranieri residenti in Lombardia potranno accedere agli alloggi pubblici senza dovere rendere la prova di non possedere immobili in Paesi nei quali in molti casi non risiedono da decenni e nei quali talvolta non sono neppure nati (spesso impossibile, per l’assenza di un sistema catastale) .
Resta fermo l’obbligo, sia per gli italiani che per gli stranieri, di denunciare – anche in sede ISEE – le eventuali proprietà all’estero e il diritto-dovere della Agenzia delle Entrate di fare tutte le verifiche del caso.
Con Deliberazione n. 3679 del 13 ottobre 2020, la Regione Lombardia ha dato esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Milano del 27 luglio 2020 con cui il Giudice di Milano, facendo seguito a una analoga decisione riguardante il Comune di Sesto San Giovanni, aveva dichiarato discriminatorio il Regolamento Regionale n. 4/2017 nella parte in cui richiedeva, per l’accesso agli alloggi pubblici, il requisito della residenza quinquennale nella Regione (previsto anche dalla l.r. 16/16 e dichiarato incostituzionale con sentenza n. 44/2020) nonché nella parte in cui richiedeva -ai soli cittadini extra UE – di documentare l’assenza di diritti di proprietà all’estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano (producendo cioè documentazione del paese di cittadinanza).
Finisce così il blocco delle assegnazioni delle case popolari degli ultimi bandi pubblicati e che potranno essere ora assegnate ai destinatari. Trattandosi di ordine immediatamente esecutivo la Regione, pur avendo presentato appello, infatti, doveva comunque dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di marzo e luglio 2020 che ne avevano decretato il carattere illegittimo e discriminatorio.Lo stesso comune di Milano, solo poche settimane fa aveva inviato una lettera alla Regione denunciando l’impossibilità ad assegnare le case popolari a causa della mancata modifica del regolamento regionale.
La vicenda richiama la stessa conclusione che si era avuta, sul medesimo requisito applicato in quel caso a tutte le prestazioni sociali, nel noto caso Lodi, risolto anche in quella occasione da una decisione giudiziaria su analogo ricorso collettivo. Gli stessi requisiti definiti discriminatori dai giudici sono tuttora presenti nella legge regionale del Friuli Venezia Giulia e dell’Abruzzo (legge che è stata impugnata dal Governo davanti alla Corte costituzionale) e in numerosi regolamenti regionali .
Le associazioni ASGI, NAGA e APN – che hanno promosso i giudizi assieme a CGIL Lombardia e che da tempo si battono a fianco dei sindacati inquilini per la rimozione di questa grave ingiustizia – esprimono soddisfazione per la rimozione di un requisito che escludeva ingiustamente molti cittadini stranieri bisognosi della possibilità di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, a un diritto fondamentale come la casa.