Il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, ha reso il proprio parere – obbligatorio per gli atti legislativi riguardanti i propri ambiti di competenza, secondo quanto previsto dal Protocollo opzionale alla Convenzione ONU su tortura e trattamenti inumani e degradanti – sul Decreto legge 53/2019 recante “Disposizione urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” nel corso di un’audizione presso le Commissioni Riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera.
Il primo articolo del Decreto riguarda la possibilità del Ministero dell’Interno di limitare o vietare l’ingresso nelle acque territoriali di imbarcazioni per motivi di ordine e sicurezza o in caso di violazione della legislazione vigente sull’immigrazione. In proposito, il Garante nazionale nota che tale previsione non può intendersi come possibilità di ledere il diritto costituzionalmente sancito di cercare asilo (o protezione internazionale) nonché il diritto fondamentale a non subire – o a non essere espulsi verso un Paese dove si rischia di subire – torture o trattamenti o punizioni inumani o degradanti.
Così come presso tutti i valichi di frontiera è possibile presentare domanda di asilo per i cittadini stranieri, anche alla frontiera marittima – quale è il limite delle acque territoriali- deve essere garantito il rispetto di questo diritto fondamentale. Pur prendendo atto che l’articolo 1 condiziona la facoltà di porre il divieto di accesso alle acque territoriali al rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, il Garante nazionale raccomanda quindi che nel testo sia resa esplicita l’assoluta tutela dei diritti sopra ricordati e che venga inserito un richiamo all’articolo 10 della Costituzione.
Inoltre, posto che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ammette il divieto di ingresso nelle acque territoriali solo nel caso di passaggio “non inoffensivo” dell’imbarcazione straniera, il Garante nazionale ritiene non sia possibile interpretare come “non inoffensiva” la situazione di chi ha adempiuto all’obbligo internazionale e nazionale di prestare soccorso in mare. Per questo chiede di escludere la possibilità di legittimare azioni interdittive di ingresso di navi che stiano svolgendo attività di salvataggio.
Relativamente all’articolo 12 del Decreto, che concerne “Fondi di premialità per le politiche di rimpatrio”, il Garante nazionale nota che la norma è formulata in termini tali da lasciare irrisolta la questione se i beneficiari dei fondi siano gli Stati che garantiscono cooperazione nella riammissione oppure i singoli migranti che accettano il rimpatrio volontario assistito (o entrambi). Nel caso i destinatari fossero i rimpatriandi in via volontaria, il Garante nazionale valuterebbe in modo molto positivo tale previsione, in linea con quanto già altre volte espresso.
Il Garante nazionale coglie poi l’occasione per richiamare l’opportunità che siano sempre le Camere, secondo quanto previsto dall’articolo 80 della Costituzione, a ratificare gli accordi di riammissione con i Paesi di rimpatrio, in quanto tali accordi sono da ritenersi veri e propri trattati di natura politica di ambito internazionale.
Infine, circa le norme di natura penale contenute nel testo del Decreto, il Garante nazionale esprime la propria perplessità, ribadendo che il codice penale dovrebbe essere oggetto di particolare protezione rispetto a possibili interventi urgenti dettati da emergenze o emotività, che spesso rischiano di modificarne la complessiva costruzione logica.