Il 29 di maggio è stata depositata presso il Senato della Repubblica Italiana una importante mozione, prima firmataria la Senatrice Loredana De Petris, in cui si chiede al Senato di impegnare il governo a firmare il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari, uno degli obiettivi promossi dalla II Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.
La mozione verrà illustrata in dettaglio durante il convegno della WILPF del 7 di giugno ( dalle 11 alle 17) presso la Sala Valdese – Via Marianna Dionigi,59 a Roma
Qui il testo completo della mozione
Atto n. 1-00132
Pubblicato il 29 maggio 2019, nella seduta n. 115
DE PETRIS , ERRANI , GRASSO , LAFORGIA , DE FALCO , SEGRE , MARTELLI , BUCCARELLA , DE BONIS
Il Senato,
premesso che:
il 7 luglio 2017 si sono conclusi in sede ONU i negoziati, iniziati nel mese di marzo, per il disarmo nucleare, con l’approvazione da parte di due terzi dei 192 Stati membri delle Nazioni Unite del Trattato per la proibizione delle armi nucleari;
il testo del Trattato è stato adottato con il voto a favore di 122 Stati, un voto contrario e un astenuto, salutato da cinque minuti di applausi dell’assemblea, e successivamente aperto alla firma a New York il 20 settembre 2017;
premessa fondamentale del Trattato è il riconoscimento, di particolare rilievo in uno strumento giuridico internazionale, delle “catastrofiche conseguenze umanitarie” delle armi nucleari, e che la loro completa eliminazione “rimane il solo modo di garantire che esse non siano mai usate in qualsiasi circostanza”. L’art. 4, in particolare, è rubricato “Verso la totale eliminazione delle armi nucleari”, e l’art. 12 impegna gli Stati aderenti a farsi promotori del bando presso gli altri Paesi, in modo che il Trattato raggiunga l’universalità;
il nucleo centrale del Trattato è l’art. 1 che vieta in termini molto fermi agli Stati che vi aderiranno di sviluppare, testare, produrre e acquisire qualsiasi dispositivo nucleare esplosivo, qualunque sia la sua potenza; trasferirli o riceverli a o da chicchessia; consentirne lo schieramento (vieta quindi esplicitamente il nuclear sharing, in base al quale l’Italia ospita sul proprio territorio circa 70 testate termonucleari); assistere, incoraggiare o indurre chicchessia in siffatte azioni proibite;
il trattato vieta non solo l’uso delle armi nucleari, ma anche la minaccia, negando quindi la legittimità della deterrenza che ha consentito la crescita esponenziale degli arsenali nucleari durante la “Guerra fredda”, e la folle corsa agli armamenti oggi, purtroppo, ripresa;
sebbene sin dal 1996 la Corte internazionale di giustizia de L’Aia, con la decisione dell’8 luglio 1996, avesse solennemente affermato che “la minaccia e l’uso delle armi nucleari è, in linea generale, in contrasto con le norme del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati e, in particolare, con i principi e le regole del diritto umanitario”, nessun trattato per l’effettivo disarmo nucleare era mai stato perseguito, lasciando il mondo alla mercè del folle utilizzo di armamenti con capacità distruttiva globale;
considerato che:
già nel 1959 Oskar Morgenstern, fondatore dell’Istituto per gli studi superiori di Vienna, scriveva: “Un giorno un’arma nucleare esploderà in modo puramente accidentale, senza alcuna connessione con piani militari. La mente umana non può costruire qualcosa che sia infallibile”. Nel 1971 Stati Uniti e Unione Sovietica, avendo ben presente il problema, firmarono un accordo bilaterale che conteneva questa considerazione: “La stessa esistenza di armi nucleari, anche gestite con le più sofisticate procedure di comando e controllo, è ovviamente fonte di continua preoccupazione. Malgrado le precauzioni più elaborate, è concepibile che un guasto tecnico o un errore umano o un incidente frainteso o un’azione non autorizzata possa scatenare un disastro o una guerra nucleare”;
per definire i tipi di incidenti possibili la Marina statunitense ha coniato due termini: “freccia spezzata” (broken arrow), per definire lo scoppio di un’arma nucleare che non implichi il pericolo di scatenare una guerra, e “lampo nucleare” (nucflash), l’incidente che causi un’esplosione termonucleare “tale da creare il rischio di una guerra”;
il Dipartimento della difesa statunitense nel 1981 ha pubblicato una lista di 32 incidenti (broken arrow) nei quali si è rischiato lo scoppio di un ordigno nucleare. Si tenga presente in proposito che le attuali testate hanno una potenza circa 50.000 volte maggiore di quella esplosa ad Hiroshima;
oltre ai rischi di incidenti “involontari” non può certo non riconoscersi che l’attuale quadro di instabilità internazionale, la denuncia da parte degli Stati Uniti del trattato Intermediate-range nuclear forces (IFN) e le inaccettabili “sperimentazioni” della Corea del Nord rendono drammaticamente evidente l’inizio di una nuova corsa agli armamenti nucleari;
considerato inoltre che:
i Paesi aderenti alla NATO non hanno partecipato ai negoziati per la definizione del Trattato per la proibizione delle armi nucleari, ad eccezione dell’Olanda, e ciò in aperta violazione del trattato di non proliferazione nucleare del 1970 che, all’art. VI, impegnava ogni Stato parte al perseguimento in buona fede dei negoziati “su misure efficaci per la cessazione della corsa agli armamenti e per l’eliminazione degli arsenali nucleari, nonché su un trattato di disarmo generale e completo sottoposto a controllo internazionale efficace”;
la posizione dell’Italia, pur con alcune peculiarità, non ha fatto eccezione, accodandosi alle decisioni di non partecipazione assunta probabilmente proprio in sede NATO e senza che il nostro Parlamento sia stato in alcun modo investito di una qualche decisione al riguardo;
il Trattato entrerà in vigore entro 90 giorni da quando sarà ratificato da 50 Paesi. Attualmente hanno aderito al Trattato 70 nazioni ed è stato ratificato da 20;
sussistono sia le ragioni di opportunità storica che di diritto internazionale affinché l’Italia aderisca al Trattato per la proibizione delle armi nucleari adottato dalle Nazioni Unite il 7 luglio 2017,
impegna il Governo:
1) a disporre gli atti necessari all’adesione dell’Italia al Trattato delle Nazioni Unite relativo al divieto delle armi nucleari, fatto a New York il 7 luglio 2017 e aperto alla firma il 20 settembre 2017;
2) a presentare conseguentemente alle Camere il disegno di legge per l’autorizzazione alla ratifica e per l’esecuzione del Trattato.