A seguito della decisione del Tribunale di Milano sul caso Lodi si sono scatenate le reazioni più diverse: tante di approvazione nel veder affermato un principio fondamentale di uguaglianza. Altre di contestazione perché, si dice che, con questa decisione, i cittadini stranieri verrebbero avvantaggiati e che invece, sarebbero auspicabili, soluzioni “assolutamente identiche per italiani e stranieri”.
Concordiamo! E’ esattamente quello che ha previsto il Tribunale! Ma forse questo messaggio non è passato in modo chiaro e uniforme quindi riteniamo doveroso precisare che:
– La soluzione “egualitaria” auspicata dal presidente della regione Lombardia Fontana è appunto quella indicata dalla normativa vigente, alla quale ha fatto riferimento il Tribunale di Milano: tutti, italiani e stranieri, devono sottoporre all’Agenzia delle entrate e all’INPS le proprie dichiarazioni su patrimoni e redditi in Italia e all’estero.
– L’agenzia delle entrate e l’INPS svolgono tutti i controlli del caso e infine rilasciano l’ISEE, che costituisce attestazione pubblica della condizione economica del richiedente ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali.
– Non è vero che lo Stato disponga di strumenti di controllo maggiori sulle dichiarazioni di un italiano rispetto a uno straniero: le possibilità di accertare se un richiedente ha o non ha una casa in Marocco sono identiche per un richiedente italiano e per un richiedente marocchino, dunque non vi è alcun motivo per cui la documentazione richiesta debba essere diversa.
– In ogni caso il sistema di accesso alle prestazioni sociali mediante l’ISEE è fissato da una norma dello Stato (DPCM 159/13) quale “livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117 Cost.” e a tale disposizioni ogni Comune è tenuto ad attenersi: uguali su tutto il territorio e uguali indipendentemente dalla nazionalità.
– I controlli fattibili e doverosi sono quelli di INPS e Agenzia delle Entrate (precedenti al rilascio dell’ISEE) e quelli successivi, sempre possibili: ma in nessun caso, rilasciato l’ISEE, può essere precluso allo straniero l’accesso a una prestazione sociale.
– I criteri previsti dal DPCM per accedere alla tariffa agevolata per le prestazioni sociali (tra cui la mensa scolastica) sono uguali per italiani e stranieri quindi non è stato affatto concesso l’accesso gratuito alle mense scolastiche per gli stranieri, come qualcuno ha scritto.
La strada indicata dal Tribunale è l’unica che risponde al principio di uguaglianza ed è l’unica che risponda a ragionevolezza. Le associazioni invitano quindi:
– il Comune di Lodi a ottemperare immediatamente all’ordine del Tribunale modificando il regolamento;
– la Regione Lombardia a revocare la delibera di giunta n. X/6972 del 31 luglio 2017 con la quale, pur non avendone nessun potere, invitava i Comuni Lombardi a predisporre regolamenti discriminatori, come poi fatto dal Comune di Lodi;
– I pochi comuni lombardi che hanno aderito a questo invito a modificare il proprio regolamento, attenendosi a quanto statuito dal Tribunale di Milano.
ASGI, NAGA e Coordinamento Uguali Doveri