Il TAR Lazio ha pubblicato l’Ordinanza con cui, come da noi richiesto espressamente in subordine all’annullamento del Decreto attuativo, rimette alla Corte di Giustizia Europea il giudizio di merito sulle cinque questioni pregiudiziali da noi sollevate nel ricorso sulle evidenti difformità tra le norme europee (Direttive 2008/98/CE e 2001/42/CE) oltre che nazionali (D. Lgs. 152/2006) e la Legge 133/2014 ex Sblocca Italia in merito a:

1)  la corretta attuazione della gerarchia di trattamento dei rifiuti che prevede si debba provvedere in ordine prioritario alla Riduzione – al Riutilizzo – al Recupero e sono in ultimo allo Smaltimento, ed al momento i 40 impianti di incenerimento esistenti sono autorizzati in massima parte come impianti di smaltimento D10 senza alcun recupero di energia;

2) la questione di compatibilità alla Corte di Giustizia UE nel caso che al collegio decidente fossero sorti dubbi in ordine alla diretta applicazione nella presente sede delle conclusioni in questione, sussistendone comunque tutti i presupposti, motivo accolto con Ordinanza del 24 aprile 2018;

3) la mancata esecuzione della Valutazione Ambientale Strategica V.A.S., sempre prevista in caso di programmi o piani statali di gestione rifiuti che hanno impatto sull’ambiente e la salute ma del tutto ignorata dal Ministero dell’ambiente con motivazioni risibili;

4) la carenza di istruttoria e l’errata base di calcolo del presunto “fabbisogno residuo” di incenerimento, basato su dati ISPRA male interpretati ed artificiosamente gonfiati;

5) il contrasto tra la Legge 133/2014 ed il Regolamento europeo 850/2004 rispetto alla mancata prevenzione rispetto alla pericolosità degli inquinanti organici persistenti.

La Corte ha infatti rilevato tra l’altro che sull’art. 35 della Legge 133/2014 “sorge il dubbio di conformità euro-unitaria laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.p.c.m. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva” .

Ora la battaglia si sposta a breve alla Corte Europea a Lussemburgo con la possibilità di un giudizio di merito che potrà finalmente “fare giurisprudenza” definitiva sull’incenerimento in Europa, obiettivo che non sarebbe stato conseguito con il solo annullamento del Decreto citato.

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