Accolto il ricorso di ASGI, APN e Fondazione Piccini: l’INPS dovrà revocare le proprie circolari e pubblicare sul proprio sito una “nota informativa” che informi della estensione del beneficio.

Secondo il Tribunale di Milano la legge istitutiva del cosiddetto premio alla nascita di 800,00 euro una tantum non conferiva all’INPS alcun potere di restringere il numero di beneficiari, escludendo le mamme straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo. Non è quindi neppure necessario –  come avevano fatto invece altri giudici –   fare riferimento a quelle norme comunitarie che prevedono la parità di trattamento per i titolari di permesso unico lavoro: in questo caso è proprio la legge nazionale istitutiva a prevedere il beneficio con la massima ampiezza (persino senza alcun limite di reddito) e, dunque, non può essere l’INPS ad escludere l’una e l’altra categoria di stranieri.

“Confidiamo che ora l’INPS si adegui rapidamente alla decisione del Tribunale – dichiara l’avv. Alberto Guariso che assisteva le associazioni ricorrenti – evitando così il diffondersi di un contenzioso che sarebbe non solo oneroso per lo stesso INPS, ma, soprattutto, ingiusto per la difformità di trattamento che verrebbe a crearsi in una materia così delicata tra chi agisce in giudizio e chi fa affidamento sulle erronee comunicazioni dell’INPS”.

Nel frattempo è importante che tutte le donne straniere che si trovano almeno al settimo mese di gravidanza entro il 31.12.2017 facciano domanda all’INPS al fine di poter beneficiare della decisione milanese che, lo ricordiamo, riguarda la “discriminazione collettiva” e quindi tutte le donne straniere regolarmente soggiornanti in Italia, indipendentemente dal titolo di soggiorno.

Ricordiamo anche che coloro che hanno maturato il diritto nel 2017 potranno comunque presentare domanda: in proposito va tenuto presente che, secondo la circolare INPS n.78 del 28.4.17, la domanda deve essere presentata entro un anno dalla nascita, ma per le nascite intervenute dal 1^ gennaio al 4 maggio 2017, il termine decorre dal 4.5.2017. In poche parole, sino al 4.5.2018 tutte le mamme sono in termini per fare la domanda, mentre dal 5.5.2018 in poi occorrerà fare riferimento al termine di 12 mesi dalla nascita.

L’Ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017

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