Qui di seguito una prima traduzione in italiano del testo del Trattato di Proibizione  delle Armi Nucleari presentato oggi (22 maggio 2017) dalla presidentessa della Conferenza ONU, Elayne Whyte Gómez .

Il sottoscritto si è preso la responsabilità di ometterne parti tecniche e dettagli a suo parere non determinanti per la comprensione e la valutazione della sua sostanza.

Alfonso Navarra

Gli Stati parte della presente Convenzione

(…)

Basandosi sui principi e le regole del diritto umanitario internazionale,

soprattutto il principio che non c’è per le parti di un conflitto armato il diritto a scegliere mezzi illimitati, che prescindano ad esempio dal danno all’ambiente naturale che può essere procurato, sino a pregiudicare la salute o la sopravvivenza della popolazione;

Dichiarando che qualsiasi uso di armi nucleari sarebbe contrario alle regole di Diritto internazionale applicabili nei conflitti armati e in particolare ai principi e alle regole del diritto umanitario;

(…)

Tenendo presente che il divieto di armi nucleari sarebbe un importante contributo al disarmo nucleare globale;

Sottolineando la necessità urgente di ottenere ulteriori misure efficaci di disarmo nucleare per facilitare l’eliminazione dagli arsenali nazionali delle armi nucleari;

(…)

Riaffermando l’importanza fondamentale del Trattato sulla non proliferazione delle Armi nucleari come pietra angolare della non proliferazione nucleare internazionale;

(…)

Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nell’avanzamento dei principi di umanità, come dimostrano gli sforzi intrapresi per l’eliminazione totale delle armi nucleari da parte di numerose ONG e dagli hibakusha;

hanno convenuto su quanto segue:

Articolo 1 – Obblighi generali

1. Ciascuno Stato Parte in nessun caso dovrà mai:

A) sviluppare, produrre, altrimenti acquisire, possedere o depositare armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi;

(B) trasferire direttamente o indirettamente a qualsiasi destinatario armi nucleari o altri esplosivi nucleari, nè dispositivi collegati al loro controllo;

(C) Ricevere direttamente o indirettamente il trasferimento o il controllo di armi nucleari o di altri Dispositivi nucleari esplosivi;

D) Usare armi nucleari;

E) eseguire qualsiasi esplosione di prova di armi nucleari o qualsiasi altra esplosione nucleare;

(F) Assistere, incoraggiare o indurre, in qualsiasi modo, chiunque a impegnarsi in qualsiasi attività vietata a norma della presente Convenzione;

(G) richiedere o ricevere assistenza in qualsiasi modo da chiunque per impegnarsi in qualsiasi attività vietata a norma della presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Parte si impegna a vietare e impedire nel proprio territorio o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo:

A) qualsiasi installazione, installazione o diffusione di armi nucleari o di altri Dispositivi nucleari esplosivi;

(B) qualsiasi esplosione di prova di armi nucleari o qualsiasi altra esplosione nucleare.

Articolo 2 – Dichiarazioni

1. Ciascuno Stato Parte sottopone al Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, una dichiarazione che attesti se ha prodotto, posseduto o altrimenti acquisito Armi o altri dispositivi nucleari esplosivi dopo il 5 dicembre 2001.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmette tutte queste dichiarazioni ricevute agli Stati parte.

Articolo 3 – Misure di salvaguardia

Ciascuno Stato Parte si impegna ad accettare salvaguardie, al fine di prevenire la diversione dell’energia nucleare da usi pacifici alle armi nucleari o ad altri dispositivi nucleari esplosivi, come previsto nell’allegato della presente Convenzione.

Articolo 4 – Misure per gli Stati che hanno eliminato le loro armi nucleari

1. Ciascuno Stato Parte che ha fabbricato, posseduto o altrimenti acquisito armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari dopo il 5 dicembre 2001, eliminando del tutto tali armi o dispositivi esplosivi prima dell’entrata in vigore della Convenzione stessa, si impegna a cooperare con l ‘Agenzia internazionale per l’ energia atomica ai fini di verifica della completezza del suo inventario di materiale nucleare e di installazioni nucleari (…)

Articolo 5 (riassunto) – Misure per situazioni non contemplate dall’articolo 4

Proposte di ulteriori misure efficaci relative al disarmo nucleare, tra cui disposizioni per l’eliminazione verificata e irreversibile di qualsiasi arma nucleare rimanente possono essere esaminati nelle riunioni degli Stati Parte o in Convegni di revisione.

La conferenza può concordare protocolli aggiuntivi che saranno adottati e allegati alla Convenzione in conformità delle sue disposizioni.

Articolo 6 (riassunto) – Assistenza

1. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo deve riguardare gli individui colpiti dall’uso o la sperimentazione di armi nucleari nelle zone sotto la sua giurisdizione o controllo, conformemente alla legge internazionale applicabile sui diritti umani (…)

2. Ciascuno Stato Parte contaminato a seguito di attività relative alla sperimentazione o all’uso di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi ha il diritto di richiedere e di ricevere assistenza nei confronti del risanamento ambientale delle aree così contaminate.

3. Tale assistenza può essere fornita, tra l’altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le Organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le Organizzazioni o istituzioni non governative, o su base bilaterale.

Articolo 7 – Attuazione nazionale

1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai suoi procedimenti costituzionali, la Convenzione e le Misure necessarie per attuare gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Parte prende tutte le opportune misure legali, amministrative e di altro tipo, tra cui l’imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere qualsiasi attività vietata a norma della presente Convenzione intrapresa da persone o territori sotto la sua giurisdizione o controllo.

Articolo 8 – Cooperazione internazionale

1. Ciascuno Stato Parte collabora con altri Stati Parti per facilitare la cooperazione nell’ Attuazione degli obblighi della presente Convenzione.

2. Nell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di cercare e ricevere assistenza.

Articolo 9 (riassunto) – Incontri degli Stati Parte

1. Gli Stati parte si riuniscono regolarmente per esaminare e, se necessario, prendere decisioni riguardo a qualsiasi questione riguardo all’applicazione o all’attuazione della presente Convenzione.

2. La prima riunione degli Stati parti è convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall’entrata in vigore della presente convenzione. Ulteriori riunioni degli Stati parti sono convocate dal Segretario generale ONU su base biennale, salvo diversa convenzione degli Stati Parti.

3. Dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, gli Stati Parte possono decidere di convocare una conferenza per esaminarne l’efficacia riguardo l’obiettivo della effettiva eliminazione delle armi nucleari.

4. Stati che non fanno parte di questa Convenzione, nonché delle Nazioni Unite, altre pertinenti Organizzazioni o istituzioni internazionali, organizzazioni regionali, internazionali.

Il Comitato della Croce Rossa e le organizzazioni non governative pertinenti sono invitate a partecipare alle riunioni degli Stati Parti e alle Conferenze di Riesame come osservatori.

Articolo 10 (riassunto) – Costi

1. I costi delle riunioni degli Stati parti e delle Conferenze di riesame sono sostenuti dagli Stati partecipanti e dagli Stati non partecipanti alla presente Convenzione.

2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi dell’articolo 2 della presente Convenzione sarà a carico degli Stati parti.

Articolo 11 – Emendamenti – Articolo 12 – dispute: omissis

Articolo 13 – Universalità

Ciascuno Stato parte incoraggia gli Stati che non sono parte di questa Convenzione a ratificare, accettare, approvare o aderire alla presente Convenzione, allo scopo di procurare l’adesione di tutti Stati della presente Convenzione.

Articolo 14 – Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma a tutti gli Stati prima della sua entrata in vigore.

Articolo 15 – Ratifica

La presente convenzione sarà sottoposta alla ratifica da parte degli Stati firmatari.

Articolo 16 – Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo il momento del deposito presso il depositario del quarto strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 17- Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non sono soggetti a riserve.

Articolo 18 – Durata

1- La presente Convenzione è di durata illimitata.

2. – Ciascuno Stato Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, ha il diritto di ritirare dalla Convenzione se decide che eventi straordinari, relativi all’Oggetto della presente Convenzione, hanno compromesso gli interessi supremi del suo paese.

Deve notificare tale ritiro a tutte le altre Parti della Convenzione e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tre mesi prima.

Articolo 19 – Rapporti con altri accordi

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati Parti nel quadro del trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari.

Articolo 20 – Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato come Depositario della presente Convenzione.

Articolo 21 – Testi autentici

I testi arabi, cinesi, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione sono ugualmente autentici.

Annesso – Misure di salvaguardia (riassunto)

1. Le procedure per le salvaguardie previste dall’articolo 3 sono rispettate in riferimento al materiale fissile , sia che sia prodotto, trasformato o usato in una qualsiasi grande centrale nucleare sia al di fuori di tale struttura. Le garanzie richieste dall’articolo 3 si applicano a tutti i materiali fissili in tutte le attività nucleari pacifiche nel territorio di tale Stato.

(…)

3. Ciascuno Stato Parte si impegna a non fornire materiali fissili, oppure Attrezzature o materiali appositamente progettati o preparati per la trasformazione, l ‘uso o la produzione di speciale materiale fissile per scopi pacifici senza rispettare le procedure previste dal TNP.