Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: i minori non accompagnati devono essere trasferiti dal centro di accoglienza di Cona in strutture per minori. Per la prima volta le procedure per l’accertamento dell’età dei minori non accompagnati all’esame della Corte.
Il 14 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha adottato una misura provvisoria a protezione di due minori non accompagnati collocati nel centro di accoglienza per adulti di Cona (VE), ordinando al governo italiano di trasferire i ricorrenti in strutture per minori e affrontando per la prima volta la questione dell’accertamento dell’età dei minori non accompagnati.
Nel ricorso d’urgenza presentato alla Corte Europea a metà gennaio a tutela dei due minori, erano state denunciate le condizioni inumane e degradanti in cui sono costrette a vivere le persone collocate nel centro di accoglienza di Cona, caratterizzato da un grave sovraffollamento (più di 1.200 ospiti a fronte di una capienza di 542 posti), dall’insufficienza di servizi igienici e dalla mancanza di adeguato riscaldamento, a fronte di temperature estremamente rigide.
Era stata inoltre denunciata alla Corte la violazione delle norme previste nel nostro ordinamento a protezione dei minori non accompagnati, tra cui l’obbligo di collocamento in adeguate strutture per minori e la tempestiva nomina di un tutore.
Alla richiesta di informazioni inviata dalla Corte, il governo italiano ha risposto sostenendo che i due ricorrenti sarebbero maggiorenni. La perizia effettuata dall’autorevole auxologo Prof. Benso (già Direttore della S.C.D.U. di Auxologia – Università di Torino), ha invece certificato come la maturazione ossea dei due ricorrenti risulti perfettamente compatibile con la minore età dichiarata.
I ricorrenti hanno inoltre evidenziato come l’accertamento dell’età sia stato effettuato dalla Prefettura di Venezia secondo modalità e procedure non conformi alla normativa vigente e in particolare al d.p.c.m. n. 234/16 che, pur disciplinando in specifico l’accertamento dell’età dei minori vittime di tratta, è applicabile in via analogica anche ai minori che non siano vittime di tratta, come affermato dalla Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e da numerose altre organizzazioni.
Nella decisione del 14 febbraio, la Corte richiama in dettaglio le violazioni del d.p.c.m. n. 234/16 denunciate dai ricorrenti, tra cui:
- la mancata indicazione del margine di errore sul referto radiologico, con conseguente impossibilità di applicare il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio;
- l’utilizzo della sola radiografia del polso, anziché di un approccio multidisciplinare comprendente anche una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica;
- la valutazione della radiografia del polso sulla base del metodo di Greulich-Pyle, anziché dell’assai più recente e affidabile metodo TW3;
- la mancata comunicazione dei risultati dell’accertamento dell’età agli interessati;
- il trattamento degli interessati come adulti anziché come minori, ai fini dell’assistenza e della protezione, nelle more dell’accertamento dell’età.
In conclusione, la Corte Europea ordina al governo italiano, come misura provvisoria, di trasferire i due minori in strutture adeguate secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale in materia di protezione dei minori non accompagnati, comunicando, inoltre, la decisione di trattare il ricorso in via prioritaria.
A breve, lo Stato italiano sarà dunque chiamato a rispondere alla questione se le condizioni nel centro di accoglienza di Cona costituiscano un trattamento inumano e degradante; se siano state adottate le misure di protezione previste dalla normativa internazionale e interna a protezione dei minori non accompagnati; se la procedura per la determinazione dell’età abbia rispettato le norme stabilite dal diritto interno e le garanzie previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
Le organizzazioni scriventi auspicano che le prassi in materia di accertamento dell’età adottate in Italia siano rese al più presto conformi alle norme interne ed internazionali in materia; che tutti i minori non accompagnati presenti nel centro di accoglienza di Cona (almeno 30 identificati come minori e alcune decine erroneamente registrati come maggiorenni) siano immediatamente trasferiti in adeguate strutture per minori; e che agli ospiti adulti siano garantite condizioni di accoglienza dignitose, preferibilmente in strutture SPRAR.
ASGI, Melting Pot, Giuristi Democratici, Bassa Padovana Accoglie, LasciateCIEntrare, A.I.E. – Associazione Immigrati Extracomunitari di Padova, Gruppo In-Formazione di Venezia
Per un approfondimento sull’accertamento dell’età e sui precedenti ricorsi riguardanti il centro di accoglienza di Cona:
Memoria accertamento dell’età – Minori stranieri non accompagnamento – Caso Cona art. 39 CEDU
Pagina dedicata all’accertamento dell’età
Norme chiare sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati
Richiedenti asilo a Cona: persistono le condizioni inumane e degradanti- 20 gennaio 2017
La risposta della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo del 14 febbraio 2017