Prima i diritti fondamentali delle persone o prima l’equilibrio delle leggi di bilancio? Questa domanda è arrivata sul tavolo della Corte Costituzionale a causa di una controversia tra la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo per il finanziamento del trasporto scolastico degli alunni con disabilità.
La risposta della Consulta non lascia margini di dubbio: “Il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali. E’ di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Costituzione è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili a incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (sentenza del 16/12/2016 n. 275).
Anzitutto la Corte ha chiarito che “il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Costituzione e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione e attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale”.
La Consulta opportunamente fa riferimento anche alle recenti normative internazionali riconosciute: “La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009 n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto”.
Da segnalare il richiamo a una precedente sentenza, in cui si afferma che la tutela delle persone con disabilità non costituisce soltanto uno dei diritti enunciati dalla Carta repubblicana, ma è una delle basi su cui si fonda l’intera architettura costituzionale: «Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» (sentenza n. 215 del 1987).
Infine, pur riconoscendo la rilevanza costituzionale dell’equilibrio di bilancio, la Corte ribadisce la propria competenza a intervenire nel caso in cui siano in discussione diversi principi costituzionali: «Non si può ipotizzare che la legge di approvazione del bilancio o qualsiasi altra legge incidente sulla stessa costituiscano una zona franca sfuggente a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 260 del 1990).
In realtà, la Corte non sostiene che per garantire i diritti si possano tranquillamente sforare i parametri di bilancio, ma che i bilanci debbano essere predisposti in modo tale da non sacrificare i diritti fondamentali della persone.
Pertanto, nel caso specifico viene stigmatizzata la “disattenzione” delle Regione Abruzzo, poiché “generiche e indefinite previsioni di bilancio realizzano una situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere”.
In altre parole nelle leggi di bilancio devono essere effettuate scelte prioritarie, assegnando anzitutto le necessarie risorse per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
In fondo, non è proprio questo il compito della politica?