di Caterina Monestier
Il problema del sovraffollamento carcerario è molto comune e sfortunatamente non infrequenti sono i casi denunciati da detenuti costretti a vivere in condizioni di vita degradanti e spesso pericolose.
In Italia si registra un alto tasso di suicidi in carcere; l’ultimo aggiornamento al 30 giugno 2014 è di 21 casi di suicidio e un totale di morti in carcere di 73 (nel 2013 ammonta a 49 il numero di suicidi). Dati che fanno tremare e ci posizionano tra i Paesi con il più alto tasso di suicidi e più in generale con le condizioni carcerarie tra le peggiori in Europa.
Il Consiglio d’Europa, sulla base del sondaggio SPACE I 2014[1] aggiornato al 1 gennaio 2014, stima che il numero di detenuti in Italia sia 62.533, la capienza regolamentare 47.040 per un tasso del 143,1% di sovraffollamento carcerario.
PRISON STOCK ON 01 JANUARY 2014
Country | Tot. number of prisoners (including pre trial detainees) 01.01.2014 | Tot capacity of penal institutions | Prison density per 100 places | Prison population per 100.000 inhabitants |
ITALY |
62.536 |
47.709 |
143.1 |
Il Ministero di Giustizia pubblica i dati aggiornati al 30 giugno 2014 e si legge che il numero totale di detenuti dislocati nei 205 istituti penitenziari funzionanti è di 58.092 ma la capienza regolamentare è di 49.461. Quasi 1/5 della popolazione carceraria (9.999) è in attesa di primo giudizio mentre condannati con sentenza definitiva sono 36.926, di cui 11.601 sono stranieri. Dalle statistiche emerge che più del 50% dei reati commessi fa parte della categoria di reati “minori”, per i quali è prevista una pena detentiva da 1 a 6 anni.
DETENUTI PRESENTI E CAPIENZA REGOLAMENTARE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER REGIONE DI DETENZIONE-SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014
Regione di detenzione | Numero istituti | Capienza regolamentare | Detenuti Presenti Totale | di cui Donne | di cui Stranieri |
Abruzzo |
8 |
1.503 |
1.918 |
76 |
206 |
Basilicata |
3 |
470 |
480 |
14 |
67 |
Calabria |
13 |
2.626 |
2.589 |
56 |
302 |
Campania |
17 |
6.087 |
7.570 |
352 |
910 |
Emilia Romagna |
12 |
2.798 |
3.127 |
129 |
1.541 |
Friuli Venezia Giulia |
5 |
495 |
644 |
28 |
309 |
Lazio |
14 |
5.115 |
6.277 |
458 |
2.684 |
Liguria |
7 |
823 |
963 |
26 |
408 |
Lombardia |
19 |
6.075 |
8.297 |
499 |
3.744 |
Marche |
7 |
823 |
963 |
26 |
408 |
Molise |
3 |
276 |
382 |
0 |
43 |
Piemonte |
13 |
3.833 |
3.912 |
147 |
1.799 |
Puglia |
11 |
2.381 |
3.540 |
170 |
650 |
Sardegna |
12 |
2.427 |
1.967 |
40 |
556 |
Sicilia |
26 |
6.082 |
6.487 |
133 |
1.173 |
Toscana |
18 |
3.344 |
3.620 |
136 |
1.785 |
Trentino Alto Adige |
2 |
509 |
348 |
16 |
246 |
Umbria |
4 |
1.314 |
1.526 |
50 |
498 |
Valle d’Aosta |
1 |
180 |
144 |
0 |
91 |
Veneto |
10 |
1.955 |
2.784 |
137 |
1.533 |
Totale Nazionale |
205 |
49.461 |
58.092 |
2.551 |
19.401 |
E’ un concetto pacifico e diffuso quello che vuole che la civiltà di una nazione si misuri su come i membri più deboli e vulnerabili vengono trattati. Si può quindi affermare che le condizioni di detenzione e il sistema penitenziario facciano da “biglietto da visita” del Paese. Nel caso specifico dell’Italia, si sta mandando un messaggio sia a livello nazionale che internazionale altamente nocivo e distorto: si distorce il principio cardine del nostro sistema legale e penitenziario sulla funzione primaria della pena detentiva espresso dall’Art. 27 comma 3 della Costituzione che sancisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Stesso concetto ribadito dalla Legge 354/75 con cui l’ordinamento penitenziario recepisce il dettato Costituzionale e introduce misure alternative alla detenzione. La pena detentiva deve essere intesa come provvedimento di ultima istanza ma nei casi in cui la detenzione in carcere sia l’unica misura possibile, è imprescindibile che il soggetto subisca delle limitazioni personali, sia temporali che spaziali, intrinseche alla pena stessa, ma queste limitazioni devono essere controbilanciate dal rispetto dei principi fondamentali della persona, sanciti dalla Costituzione ma anche e soprattutto dai Trattati Internazionali.
Come è noto, la Corte Europea dei Diritti Umani, con sede a Strasburgo, è intervenuta e si è occupata di definire il problema del sovraffollamento carcerario e una volta per tutte ha voluto dare una svolta a questa situazione. Alla Corte sono giunti numerosissimi ricorsi dall’Italia da parte di detenuti che lamentano gravi violazioni dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, che proibisce la tortura e ordina che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti disumani o degradanti”. In risposta a tutti questi ricorsi la Corte Europea dei Diritti Umani, l’8 Gennaio 2013 emana la cosiddetta “sentenza pilota” Torreggiani v Italia[2] e impone all’Italia un termine entro il quale il Governo deve arginare il problema delle carceri e prevedere una serie di misure atte ad eliminare questa condizione in evidente violazione con i principi e diritti fondamentali dell’uomo.
A dimostrazione della gravità del panorama carcerario italiano, porto ad esempio un caso singolare avvenuto appena prima che il Ministro Orlando e il Governo passassero il decreto conosciuto con il nome di “svuota carceri”. La England and Wales High Administrative Court[3], nel Marzo 2014 viene chiamata a giudicare sull’ammissibilità dell’estradizione di un soggetto destinato a scontare la pena in un carcere italiano. Sebbene non ci fosse nessuno specifico riferimento alla casa circondariale di Busto Arsizio (dati Antigone: capienza massima di 145, numero effettivo di detenuti 435[4]) o Piacenza (omologato per 178, ospita 404 detenuti[5]), gli stabilimenti “incriminati” nella sentenza Torreggiani e che presentano i maggiori problemi di sovraffollamento, la Corte Inglese, nella sua valutazione, giudica gli sforzi fatti dal governo Italiano insufficienti ad arginare una situazione cronica, come definita dalla Corte Europea, e arriva alla conclusione che il problema del sovraffollamento nelle carceri italiane è talmente grave e nettamente in violazione dell’art 3 della Convenzione Europea, da non assicurare al detenuto il godimento di condizioni carcerarie rispettose della persona e del diritto alla dignità umana. Per questa ragione rigetta l’istanza di estradizione.
Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT) afferma che il livello di sovraffollamento può essere esso stesso tale da essere ascritto tra i comportamenti inumani e degradanti e che “tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato e la qualità della vita si abbassa”[6].
Leggendo i dati del 2012 del Ministero di Giustizia, presi in esame ai tempi della sentenza Torreggiani, si nota un tasso di sovraffollamento del 148%.
Nel Febbraio 2014 il Governo italiano passa il Decreto “svuota carceri” con cui si cerca di riportare i numeri entro limiti accettabili. Lo “svuota carceri” contiene una serie di interventi volti a migliorare nel breve periodo la situazione del sovraffollamento. In effetti si registra un miglioramento seppur lieve ma il tasso rimane sempre inaccettabile, intorno al 143%. Tra i punti più importanti, leggiamo un maggior uso del braccialetto elettronico nei casi di detenzione domiciliare, l’attenuante di lieve entità nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo, scongiurando così pene sproporzionate; viene meno il divieto di disporre per più di due volte del trattamento terapeutico al servizio sociale del tossicodipendente condannato mentre ai minorenni tossicodipendenti accusati per piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in comunità. Inoltre viene previsto l’affidamento in prova, per cui il limite di pena anche residua si spinge fino a 4 anni e si rafforzano i poteri di urgenza del magistrato di sorveglianza. Viene prevista la liberazione anticipata che sale, in via temporanea, da 45 a 75 giorni a semestre previo valutazione di meritevolezza (esclusi condannati per mafia o altri gravi delitti). Acquista poi carattere permanente la detenzione domiciliare quando la pena detentiva non è superiore ai 18 mesi (anche pena residua), viene prevista l’espulsione dei detenuti stranieri che debbano scontare 2 anni di pena, di coloro che sono condannati per un delitto previsto dal TU sull’immigrazione purché la pena non superi i due anni e condannati stranieri per estorsione aggravata e rapina.
Viene introdotta anche una particolare previsione che dovrebbe garantire o quantomeno prevedere la creazione presso il Ministero della Giustizia di un Garante nazionale dei diritti dei detenuti con il compito di vigilare sul rispetto dei diritti umani nelle carceri.
Il termine imposto dalla sentenza pilota Torreggiani per correggere il sovraffollamento era il 28 Maggio 2014. La Commissione Europea dei Ministri, alla luce del provvedimento “svuota carceri” e dei nuovi numeri pubblicati dal Ministero della Giustizia (vedi tabella sopra), afferma che seppur insufficienti per risolvere il problema, i rimedi pensati e proposti dal Governo tendono positivamente a contenere e scoraggiare questa consuetudine. L’Italia si dice impegnata ad evitare che i detenuti debbano dividere una cella con altri due, quando è pensata per ospitarne uno, disponendo di uno spazio inferiore ai 3 m2. Il Governo da l’impressione che da ora in poi le attività di svago, lavoro e studio all’interno del carcere riprenderanno, che non ci saranno più problemi di accesso alle docce o di godimento dell’ora d’aria e che le condizioni igieniche come anche la privacy verranno rispettate rigorosamente.
I riflettori rimangono puntati sull’Italia che non può permettersi di fallire nell’impresa di dimostrare di essere un Paese civile, rispettoso dei diritti fondamentali appartenenti a tutti, uomini o donne, stranieri o cittadini, detenuti o liberi, lo stesso Paese che fu tra i primi a volere e ratificare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e altri trattati internazionali. Il percorso che il Governo deve fare è lungo, difficoltoso e le organizzazioni internazionali, associazioni che si occupano di monitorare le condizioni carcerarie, così come la stessa opinione pubblica si dicono scettici nel ritenere che lo “svuota carceri” sia la risposta giusta a questa situazione e spingono per un effettivo sforzo definitivo, chiedono un lavoro più ampio di riforma del diritto penitenziario e penale, atto ad eliminare contraddizioni, ripensare l’ambito di applicazione di misure alternative, prevedere una serie di incentivi e ridimensionare l’uso della detenzione in carcere.
E’ giusto segnalare che nel frattempo, il 20 Giugno 2014, il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato un decreto-legge contenente Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitoti in favore di detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione , all’ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all’ordinamento penitenziario, anche minorile. Il provvedimento ha la funzione di adempiere alla direttiva europea che prevedeva un pagamento ai migliaia di ricorrenti di somme comprese tra 10.600 e 23.500 euro.
Il prossimo e definitivo appuntamento con l’Europa è fissato nel Giugno 2015, durante il quale il Comitato europeo analizzerà nuovamente la situazione.
[2]http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4212710-5000451#{“itemid”:[“003-4212710-5000451”]}
[6] Vd Torreggiani v Italia