PeaceLink accoglie con soddisfazione la nuova lettera di messa in mora che la Commissione Europea ha notificato oggi all’Italia sulla vicenda Ilva/Taranto.
La nuova messa in mora costituisce un appliamento molto importante della procedura di infrazione lanciata dalla Commissione Europea il 26 settembre 2013, in quanto ne rafforza il quadro legale aggiungendo importanti richiami a nuove violazioni.
Secondo la Commissione Europea, l’ILVA non sta tuttora rispettando le condizioni previste dalla direttiva IPPC (“Industrial Pollution Prevention and Control”). L’Esecutivo comunitario contesta all’Italia che l’Ilva stia violando anche la Direttiva Seveso sulla prevenzione dei rischi di incidenti industriali rilevanti, e, ancor di più, anche la Direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/EU). La nuova lettera di messa in mora riguarda punti fondamentali della questione Ilva quale i rifiuti, il loro stoccaggio, gli scarichi delle acque utilizzate negli impianti, l’inquinamento dei suoli e delle aree vicine allo stabilimento.
Ecco i punti rilevanti contenuti nella lettera di messa in mora e che PeaceLink e’ in grado di diffondere:
– Considerata l’evidenza del fatto che l’ILVA stia ancora causando un importante inquinamento, la Commissione ha reputato che l’Italia violi gli articoli 11 e 12 della Direttiva sulle Emissioni Industriali. Questa decisione mantiene e riconferma la messa in mora di settembre relativamente alla direttiva Ippc, ampliandola con nuovi rilievi riguardanti le condizioni previste dall’autorizzazione a produrre dell’ILVA, la cui produzione sarebbe dovuta essere regolata dall’AIA ma che non è stata attuata e quindi ha causato un “inquinamento significativo” dell’area circostante. Criticità citate dalla Commissione riguardano: il suolo, i rifiuti, il loro utilizzo, le acque di scarico e di raccolta, la protezione del suolo e della falda acquifera, la cessazione di attività.
– La Commissione nota che nell’autorizzazione AIA non vi sono tutti i necessari requisiti né per quanto concerne le discariche interne allo stabilimento, né per la gestione dei rifiuti, dei prodotti di scarto della lavorazione e le acque reflue.
– La Commissione parla di evidenza del fatto che “le condizioni attestate nell’autorizzazione ILVA (AIA) costituiscono un PERICOLO IMMEDIATO PER LA SALUTE UMANA. Le condizioni di produzione dell’ILVA rappresentano una minaccia di immediati effetti avversi anche sull’ambiente ed impongono all’Italia l’obbligo di sospendere le operazioni delle parti rilevanti dello stabilimento” (Direttiva Emissioni industriali, art. 8.2, secondo paragrafo).
La Commissione Europea reputa che, in base all’articolo 8.2 della direttiva, l’Italia era obbligata, a “sospendere l’attività dell’impianto o delle sue parti pertinenti”. A Bruxelles non risulta che l’Italia abbia sospeso le attività dell’Ilva.
Un ulteriore punto di decisione, infine, riguarda la Direttiva Seveso (96/82/CE) sulla prevenzione dei grandi incidenti industriali che comportano rilascio di sostanze pericolose.
Gli Stati membri hanno l’obbligo di pubblicare e aggiornare ogni cinque anni dei “rapporti di sicurezza”, ma per l’Ilva l’ultimo rapporto è stato pubblicato nel 2008.
Il ruolo di PeaceLink nella procedura di infrazione è stato riconosciuto dal portavoce della Commissione, che ha citato l’associazione per il lavoro svolto con la Commissione.
Per PeaceLink
Antonia Battaglia
Luciano Manna
Alessandro Marescotti