PeaceLink ha diffuso un nuovo video che verrà inviato alla Commissione Europea.Ancora emissioni diffuse e fuggitive nell’Ilva. Il video risale a ieri e a stanotte.

L’autore del video è Luciano Manna

http://www.youtube.com/watch?v=d1bJ2eahO2o&feature=youtu.be

Le prime immagini girare ieri con la luce del sole si riferiscono all’impianto di agglomerazione in cui si forma la diossina.
Appaiono evidenti delle emissioni diffuse e fuggitive.

Quelle girate stanotte riguardano le emissioni complessive dello stabilimento che risultano non convogliate dai camini.
Tali immagini sono indicative di un’esposizione di un numero imprecisato di lavoratori a fumi e vapori che dovrebbero essere convogliati o captati in modo efficace mentre le direttive europee sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, recepite nella legge 626/94 e poi trasfuse nel “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza” (vedere note tecnico-giuridiche).

Le norme europee recepite dalla legislazione italiana prevedono che il datore di lavoro “progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata”.

Le immagini girate attestano il non rispetto delle prescrizioni dell’AIA (cfr.http://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/aia-e-controlli/tabella-riassuntiva-delle-prescrizioni-aia/ILVAtabellaprescrizioniriesamefinale.pdf),
in particolare le prescrizioni relative al “confinamento delle polveri” che attualmente – come è visibile dalle immagini – non avviene per le “aree di gestione e movimentazione dei materiali polverulenti”, la cui pericolosità è nota. Tale confinamento doveva servire per evitare le emissioni diffuse e fuggitive, vera criticità dello stabilimento e vera
questione centrale e spinosa emersa nella perizia dei tecnici della Procura.

Alessandro Marescotti
Presidente di PeaceLink

— NOTE TECNICO GIURIDICHE —
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994)

Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza

(Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Art. 237.
Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi
connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera
q). L’ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’allegato XLI del presente decreto legislativo;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.