Il caso riguarda 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei che facevano parte di un gruppo di circa 200 persone intercettate in mare dalle autorita’ italiane e respinti direttamente in Libia, senza che fosse stata valutata la loro necessita’ di protezione internazionale: una delle operazioni di intercettamento e rinvio in Libia eseguita dalle autorita’ italiane nel 2009, a seguito dell’accordo bilaterale tra Italia e Libia allora in vigore.
Secondo i ricorrenti, la decisione dell’Italia era incompatibile con gli articoli 3 (sulla proibizione di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) e 13 (sul diritto a un rimedio efficace) della Convenzione europea sui diritti umani (Cedu) e con l’articolo 4 del Quarto protocollo alla Convenzione stessa (sul divieto di espulsioni collettive).
La Corte ha giudicato che l’Italia stava esercitando la sua giurisdizione quando trasferi’ su una nave le persone intercettate respingendole verso la Libia. All’unanimita’, ha stabilito che l’Italia ha violato l’articolo 3 della Cedu poiche’ i ricorrenti furono esposti al rischio di essere sottoposti a maltrattamenti in Libia e di essere rimpatriati in Somalia ed Eritrea; che vi e’ stata violazione dell’articolo 4 del Quarto Protocollo alla Cedu; che vi e’ stata violazione dell’articolo 13 della Cedu, combinato con l’articolo 3, e dell’articolo 13 della Cedu combinato con l’articolo 4 del Quarto Protocollo alla Cedu.
Amnesty International, insieme al Centro Aire e alla Federazione internazionale delle leghe dei diritti dell’uomo (Fidh), era intervenuta come parte terza durante la procedura scritta dinanzi alla Corte, ricordando che l’azione delle autorita’ italiane aveva costituito l’avvio di una politica di respingimenti che aveva attirato numerose condanne e aveva rischiato di compromettere i principi fondamentali del diritto internazionale dei diritti umani.
‘La sentenza stabilisce chiaramente che gli stati non possono agire con impunita’ quando e’ in gioco il trattamento delle persone intercettate in mare, in particolare quando cio’ avviene al di la’ delle acque territoriali dello stato intercettante’ – ha commentato Amnesty International. ‘Agli stati rimane sempre l’obbligo di garantire che le persone oggetto delle loro operazioni abbiano accesso a procedure e forme di ricorso individuali’.
Gli stati che intercettano persone al di la’ delle acque territoriali non possono operare in un vuoto giuridico. L’applicazione delle norme del diritto internazionale dei diritti umani in mare aperto, compreso il principio di non respingimento, richiede agli stati di esercitare la loro giurisdizione sulle imbarcazioni e sulle persone intercettate, in un modo che sia coerente con tali norme. Cio’ non riguarda solo la proibizione di respingimento diretto o indiretto, ma una piu’ vasta gamma di diritti, quali la protezione dalle espulsioni collettive e il diritto delle persone intercettate di ricorrere contro la decisione di rinviarle nel paese di partenza.
‘La sentenza di oggi e’ una pietra militare perche’ rafforza e favorisce il rispetto dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali in Europa e pone fine alle misure extraterritoriali di controllo delle migrazioni che non contemplano l’identificazione delle persone che gli stati sono invece obbligati a proteggere’ – ha proseguito Amnesty International. ‘Il verdetto si pone come un argine di fronte alla disponibilita’ dell’Italia a cooperare con un governo che era conosciuto per la violazione sistematica dei diritti umani. Respingere migranti e richiedenti asilo in Libia, nonostante fossero ampiamente conosciuti i rischi cui sarebbero andati incontro, e’ stata una politica priva di scrupoli’.
‘Nonostante il cambio di regime in Libia’ – ha sottolineato Amnesty International – ‘persistono gravi preoccupazioni sul trattamento dei migranti e dei richiedenti asilo nel paese. Le autorita’ italiane e l’Unione europea devono apprendere la lezione e garantire che i diritti umani saranno al centro di ogni negoziato con la Libia o con altri paesi, compresi gli accordi di cooperazione in materia d’immigrazione’.